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Legge

L.R. Marche 8/2007

Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, il prelievo venatorio in deroga alle regole della direttiva 79/409/CEE e dell’art. 19-bis della l. 157/1992, stabilendo specie, condizioni, autorizzazioni, tesserino, relazione annuale, vigilanza e sanzioni. Prevede anche l’abrogazione di alcuni commi della l.r. 7/1995 e contiene disposizioni applicabili solo fino all’eventuale esercizio delle funzioni trasferite o a specifiche stagioni venatorie.

Prelievo venatorio in deroga e relative procedure di controllo

Disciplina del prelievo venatorio in deroga

La legge regionale disciplina il prelievo venatorio in deroga nel territorio regionale, in coerenza con la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e con l’art. 19-bis della legge n. 157/1992. Il provvedimento è impostato come disciplina eccezionale, applicabile solo nei casi consentiti dalla normativa europea e statale di riferimento.

Presupposti e contenuto delle deroghe

Le deroghe sono qualificabili come provvedimenti eccezionali e possono essere adottate solo quando risultino accertate le condizioni previste dall’art. 9, n. 1, della direttiva europea. I provvedimenti autorizzativi devono indicare in modo puntuale:

  • le specie oggetto del prelievo;
  • mezzi, impianti e metodi di cattura o abbattimento autorizzati;
  • condizioni di rischio e circostanze di tempo e di luogo;
  • numero massimo di capi prelevabili giornalmente e complessivamente;
  • soggetti abilitati al prelievo;
  • controlli e vigilanza affidati ai soggetti di cui all’art. 36 della l.r. 7/1995.

È inoltre previsto, ai fini della lettera relativa alle condizioni di rischio, che sia comunque consentito il prelievo in deroga dello storno, praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali; questa previsione risulta tuttavia colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nella nota al testo.

Adozione dei provvedimenti e limiti sostanziali

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentiti l’INFS o i corrispondenti istituti regionali riconosciuti e gli ATC. I provvedimenti devono essere:

  • adeguatamente e sufficientemente motivati, con indicazione del periodo di vigenza;
  • limitati ai casi in cui non esistano altre soluzioni soddisfacenti;
  • in caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specifici quanto a colture danneggiate, importo dei danni accertati nell’anno precedente, localizzazione dei danni e periodi di concentrazione;
  • fondati su indici precisi, tenendo conto della consistenza della popolazione, dei tassi annui di riproduzione e mortalità;
  • esclusi nei periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo a nidificazione, riproduzione e dipendenza.

Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. La Giunta può sospendere il prelievo, su richiesta dell’INFS o degli analoghi istituti regionali, se durante il periodo di applicazione emergano tali condizioni.

Tesserino per l’annotazione dei capi prelevati

I capi abbattuti in deroga devono essere annotati su un apposito tesserino predisposto dal servizio regionale competente e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti autorizzati. Il tesserino deve essere riconsegnato all’ATC entro trenta giorni dalla fine della stagione venatoria, anche per posta o tramite associazioni venatorie, con rilascio di ricevuta.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’ATC trasmette alla struttura regionale competente in materia di caccia e all’Osservatorio faunistico regionale l’elaborazione dei dati relativi ai prelievi effettuati. La disciplina del tesserino, come modificata nel 2016, si applica dalla stagione venatoria 2016/2017.

Relazione annuale sull’attuazione

La Regione deve trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai soggetti indicati dall’art. 19-bis, comma 5, della l. 157/1992 una relazione sull’attuazione delle deroghe previste dalla legge.

Vigilanza, sanzioni e competenze amministrative

La vigilanza sull’applicazione della legge è svolta secondo quanto previsto dall’art. 36 della l.r. 7/1995. Per la violazione delle disposizioni della legge e dell’atto amministrativo annuale che autorizza il prelievo in deroga si applica una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. La mancata riconsegna del tesserino è punita con sanzione da euro 10 a euro 50.

Fino al completamento del riordino previsto dalla l. 56/2014, le funzioni di irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi. Si applica inoltre la disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative contenuta nella l.r. 33/1998.

Modifiche abrogative alla normativa previgente

La legge dispone l’abrogazione dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 30 della l.r. 7/1995. Le note al testo richiamano anche modifiche intervenute nel 2015 e nel 2016 e una successiva pronuncia della Corte costituzionale, rilevante ai fini dell’applicazione della sola disposizione sullo storno.

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