Circolare numero 20 del 19-1-2007
L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli aassociati alla FENAILP verseranno congiuntamente ai contributi oobbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, in data 22 dicembre 2006, di una convenzione tra INPS e FENAILP per la riscossione delle quote associative tramite modello F24, unitamente alla contribuzione obbligatoria. Vengono indicate le modalità di versamento, l’assenza di obblighi di esazione coattiva e di responsabilità per l’Istituto, il rimborso spese dovuto dall’associazione, la gestione centralizzata dei rapporti finanziari, la durata della convenzione e le modalità per il rinnovo. È inoltre richiamata la precedente circolare n. 205/1998 per gli aspetti attuativi, le iscrizioni iniziali e le revoche.
Convenzione INPS-FENAILP per riscossione quote associative tramite modello F24
Convenzione INPS-FENAILP per la riscossione delle quote associative
La circolare dà notizia della stipula, in data 22 dicembre 2006, di una convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FENAILP) per la riscossione delle quote associative tramite modello F24. Il documento definisce le modalità di versamento, i rapporti finanziari tra le parti, la durata dell’accordo e i rinvii alle precedenti istruzioni operative.
Ambito della convenzione
La convenzione, stipulata ai sensi della L. 4 giugno 1973, n. 311, ha ad oggetto la riscossione delle quote associative dovute dagli associati FENAILP. Il contributo annuale stabilito dall’Associazione, differenziato per provincia, deve essere corrisposto dagli iscritti insieme alla contribuzione obbligatoria, mediante modello F24, con inserimento della quota associativa nell’importo complessivo da versare.
Responsabilità dell’Istituto
La circolare chiarisce che l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative. Inoltre, dall’attuazione degli atti convenzionali non derivano responsabilità dell’Istituto verso terzi.
Rimborso spese e gestione dei rapporti finanziari
Il rimborso spese dovuto dalla FENAILP all’INPS per l’espletamento del servizio è regolato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La gestione e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione, compreso quanto relativo al rimborso, sono attribuite direttamente alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. L’eventuale rinnovo annuale deve essere richiesto dalla FENAILP mediante lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Indicazioni operative
La FENAILP ha sede a Napoli, in Via San Pasquale a Chiaia n. 62. I versamenti devono essere effettuati presso la Banca Sella, filiale di Napoli, sul conto corrente intestato ad Associazione Fenailp, che sarà comunicato alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Rinvio a precedenti istruzioni
Per quanto riguarda le modalità attuative della convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia espressamente alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998, relativa alla gestione delle convenzioni vigenti in materia.
Punti principali
Stipula della convenzione e finalità
È stata stipulata il 22 dicembre 2006, ai sensi della L. n. 311/1973, una convenzione tra l’Istituto e la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FENAILP) per il servizio di riscossione delle quote associative degli iscritti tramite modello F24.
Modalità di versamento delle quote associative
Il contributo annuale stabilito dall’Associazione, diversificato per provincia, deve essere versato dagli associati con il mod. F24 congiuntamente alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa viene quindi inserita nell’importo complessivo da versare.
Limiti di responsabilità dell’Istituto
La convenzione precisa che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e che dall’applicazione degli atti convenzionali non derivano responsabilità verso terzi.
Rimborso spese e gestione finanziaria
L’entità del rimborso spese che FENAILP deve corrispondere all’INPS per il servizio è regolata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari, compreso tale aspetto, sono affidate direttamente alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte della FENAILP deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
Indicazioni operative e riferimenti precedenti
La sede della FENAILP è indicata in Napoli, Via San Pasquale a Chiaia, 62. I versamenti devono essere effettuati presso la Banca Sella, filiale di Napoli, sul conto corrente intestato ad Associazione Fenailp, con successiva comunicazione del numero di conto alle Strutture dell’Istituto. Per le modalità attuative della convenzione, l’indicazione degli associati in prima iscrizione e la disciplina delle revoche, si rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.
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