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Circolare

Circolare numero 21 del 19-1-2007

L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FENAILP verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il sistema di cui al modello DM/10.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FENAILP per la riscossione, tramite mod. DM10/2, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le modalità di esposizione dei contributi in denuncia, i criteri di imputazione e versamento, le responsabilità delle parti, il rimborso spese dovuto all’INPS e gli adempimenti contabili e informativi delle Sedi periferiche. Sono inoltre indicati la durata della convenzione, le scadenze per il rinnovo e i conti di nuova istituzione da utilizzare nelle registrazioni contabili.

Convenzione INPS-FENAILP per riscossione contributi di assistenza contrattuale tramite DM10/2

Convenzione INPS-FENAILP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra la convenzione stipulata il 2 novembre 2006 tra INPS e FENAILP per la riscossione, tramite mod. DM10/2, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla Federazione. Vengono disciplinate le modalità di esposizione in denuncia, il flusso dei versamenti, i rapporti economici tra INPS e FENAILP e le relative scritture contabili.

Ambito applicativo e soggetti interessati

Il contributo di assistenza contrattuale è a carico delle aziende aderenti alla FENAILP. Le imprese devono indicarlo nel mod. DM10/2 e versarlo insieme ai contributi obbligatori dovuti all’INPS mediante mod. F24. La FENAILP ha il compito di rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione di tali importi nella denuncia contributiva.

Modalità di versamento e imputazione delle somme

L’INPS considera versato esclusivamente l’importo specificamente indicato dalle aziende a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Qualora il contribuente non versi integralmente i contributi obbligatori dovuti, la quota versata per il contributo FENAILP viene prima utilizzata a scomputo del debito per contributi previdenziali e assistenziali; solo l’eventuale eccedenza è considerata versata a tale titolo. È espressamente escluso per l’INPS l’obbligo di esazione coattiva del contributo e ogni intervento diretto o di controllo verso i datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Responsabilità e rapporti tra FENAILP e imprese

La convenzione esclude qualsiasi responsabilità dell’Istituto derivante dall’applicazione dell’accordo, sia verso le imprese sia verso i soggetti richiamati dall’art. 1 dell’atto convenzionale, sia verso terzi. Tutti i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate, devono intercorrere direttamente tra FENAILP e le imprese interessate.

Rimborso spese, versamento delle riscossioni e durata della convenzione

Per l’espletamento del servizio la FENAILP deve rimborsare all’INPS Euro 0,76 per ciascun DM, importo stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Le Sedi periferiche devono versare alla FENAILP, senza interessi, le somme riscosse per contributo di assistenza contrattuale al netto del rimborso spese dovuto, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Il versamento va effettuato presso la Banca Sella – Filiale di Napoli, sul conto corrente intestato a "Associazione Fenailp", che sarà comunicato con successivo messaggio. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2007 e il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla FENAILP con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

Istruzioni operative per le denunce DM10/2

Alle aziende aderenti è attribuito il codice importo di nuova istituzione "W513", con significato "Ass. Contr. FENAILP". Nei modelli DM10/2 il codice deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro B/C, indicando nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo dovuto a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Regole contabili e conti di nuova istituzione

I contributi indicati con il codice W513 sono imputati al conto GPA 25/181. Per le acquisizioni manuali delle registrazioni contabili deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95". Contestualmente, per rilevare il debito verso FENAILP, l’ufficio competente effettua la scrittura in partita doppia GPA 35/181 a GPA 11/181 per un importo pari al saldo del conto GPA 25/181. Il saldo dei conti GPA 35/181 e GPA 25/181 deve rimanere costantemente concorde.

Distinte, accrediti e rendicontazione annuale

La procedura DM emette in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Una copia va trasmessa alla FENAILP contestualmente al versamento delle somme spettanti, una copia all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla Federazione nei termini previsti dall’art. 6 della convenzione. I pagamenti devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/181; in contropartita, sui conti GPA 24/042 e GPA 24/025 vanno rilevate le somme trattenute per il rimborso spese e per l’IVA. L’eventuale saldo del conto GPA 11/181 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le Sedi devono trasmettere alla FENAILP un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’IVA trattenute.

Gestione dei versamenti insoluti

Se i contributi risultano indicati nel DM10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere eseguiti i previsti adempimenti per applicare il criterio di imputazione descritto al punto 2, cioè la prioritaria destinazione delle somme a copertura dei debiti previdenziali e assistenziali.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

L’INPS e la FENAILP hanno sottoscritto il 2 novembre 2006 una convenzione per la riscossione, tramite mod. DM10/2 e versamento con F24, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla Federazione. Il contributo è a carico delle aziende aderenti e la FENAILP deve informare le imprese sulle modalità di esposizione in denuncia.

Modalità di versamento e imputazione del contributo

Le aziende indicano l’importo nel mod. DM10/2 e lo versano unitamente ai contributi obbligatori INPS. L’INPS considera versato solo l’importo specificamente indicato; se il versamento complessivo è insufficiente rispetto ai contributi obbligatori, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene prima imputata a copertura del debito previdenziale e assistenziale, e solo l’eventuale eccedenza resta imputata al contributo FENAILP. È escluso ogni obbligo di esazione coattiva o controllo diretto dell’INPS sui datori di lavoro per tali versamenti.

Responsabilità e rapporti tra FENAILP e imprese

La convenzione esclude ogni responsabilità dell’INPS verso imprese, soggetti dell’art. 1 dell’atto convenzionale e terzi. I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate, devono intercorrere direttamente tra FENAILP e le imprese interessate.

Rimborso spese all’INPS e versamento delle somme riscosse

Per il servizio reso, la FENAILP deve rimborsare all’INPS Euro 0,76 per ciascun DM, secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Le Sedi periferiche versano alla FENAILP, senza interessi, le somme riscosse al netto del rimborso spese, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Le rimesse devono essere effettuate presso la Banca Sella, Filiale di Napoli, sul conto corrente intestato a "Associazione Fenailp", che sarà comunicato con successivo messaggio.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La FENAILP deve chiedere il rinnovo annuale con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative: codice W513 e compilazione DM10/2

Alle aziende aderenti è attribuito il codice importo di nuova istituzione "W513", con significato "Ass. Contr. FENAILP". Nei modelli DM10/2 il codice va esposto in uno dei righi in bianco del quadro B/C, indicando nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo del contributo. Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Trattamento contabile e conti di nuova istituzione

I contributi evidenziati con il codice W513 sono imputati al conto GPA 25/181. Per le registrazioni manuali deve essere usato, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95". Per rilevare il debito verso FENAILP, l’ufficio competente registra in partita doppia GPA 35/181 a GPA 11/181 per un importo pari al saldo del conto GPA 25/181. Il saldo dei conti GPA 35/181 e GPA 25/181 deve costantemente concordare.

Distinta delle aziende e adempimenti delle Sedi

La procedura DM emette in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Una copia va inviata alla FENAILP contestualmente al pagamento delle somme, una all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla Federazione nei termini previsti dall’art. 6 della convenzione.

Contabilizzazione dei pagamenti e rendiconto annuale

I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA 11/181; in contropartita, sui conti GPA 24/042 e GPA 24/025 si rilevano le somme trattenute a titolo di rimborso spese e IVA. L’eventuale saldo del conto GPA 11/181 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le Sedi devono trasmettere alla FENAILP un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’IVA trattenute.

Gestione degli insoluti

Se i contributi risultano indicati nel DM10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere svolti gli adempimenti previsti per l’applicazione del criterio indicato al punto 2 della circolare, cioè l’imputazione prioritaria delle somme a copertura dei debiti previdenziali e assistenziali.

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