Circolare numero 18 del 19-1-2007
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CAPIMED dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di una convenzione nazionale tra INPS e CAPIMED, ai sensi della legge n. 334/1968, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. Vengono richiamate le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998, con precisazioni su riscossione tramite F24, natura volontaria del contributo, flussi telematici dei dati associativi, convalida da parte delle sedi INPS e termini per l’invio delle deleghe e delle variazioni degli associati.
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 27 novembre 2006 tra INPS e la Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori (CAPIMED), in attuazione della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli e ha carattere nazionale.
Rinvio alle regole operative già disciplinate
Per le modalità applicative viene richiamata la circolare n. 85 del 20 aprile 1998, che costituisce il riferimento operativo per la gestione della convenzione e delle relative attività di riscossione e verifica.
Riscossione congiunta con i contributi obbligatori
Il contributo associativo viene riscosso insieme ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve comparire anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale".
Natura volontaria del contributo
La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS non ha alcun obbligo di procedere alla sua esazione coattiva.
Trasmissione dei dati degli associati e gestione delle variazioni
L’Associazione deve trasmettere per via telematica alla Sede Centrale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni:
- entro il 10 gennaio di ciascun anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione delle deleghe;
- entro il 30 marzo, per la parte residua, i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Convalida delle posizioni e presentazione delle deleghe
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché queste possano procedere alla convalida degli associati. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla struttura CAPIMED competente, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Copie fotostatiche delle deleghe
Se viene presentata una copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale CAPIMED, al fine di attestarne la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
Punti principali
Stipula della convenzione e ambito nazionale
Il 27 novembre 2006 INPS e CAPIMED hanno stipulato una convenzione, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. La convenzione ha efficacia nazionale.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale".
Natura volontaria del contributo e assenza di esazione coattiva
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Trasmissione telematica dei dati degli associati
L’Associazione deve inviare telematicamente alla Sede Centrale, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio di ogni anno, e per la parte residua entro il 30 marzo, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non pagare più la quota associativa.
Disponibilità dei dati e convalida da parte delle strutture territoriali
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché provvedano alla convalida degli associati.
Presentazione delle deleghe e attestazione di conformità
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura CAPIMED, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo. In caso di presentazione di copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale CAPIMED per attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 gen 2007Circolare numero 19 del 19-1-2007
- Circolare · 19 gen 2007Circolare numero 20 del 19-1-2007
- Circolare · 19 gen 2007Circolare numero 21 del 19-1-2007
- Circolare · 18 gen 2007Circolare numero 3 del 18/01/2007
- Circolare · 17 gen 2007Circolare numero 17 del 17-1-2007
- Circolare · 16 gen 2007Circolare numero 15 del 16-1-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →