Circolare numero 19 del 19-1-2007
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’AMPI dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto della convenzione nazionale stipulata il 30 novembre 2006 tra INPS e Associazione Mediterranea Piccole Imprese (AMPI) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei compartecipanti familiari. Richiama le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998 e precisa che la riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori tramite F24, senza che ciò trasformi il contributo associativo in un obbligo esigibile coattivamente dall’Istituto. Sono inoltre indicati gli adempimenti informativi dell’Associazione verso la Sede Centrale INPS, la messa a disposizione dei dati alle strutture territoriali e le modalità di presentazione e convalida delle deleghe.
Convenzione INPS-AMPI per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli professionali e assimilati
Convenzione INPS-AMPI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare informa dell’avvenuta stipula, il 30 novembre 2006, di una convenzione nazionale tra INPS e Associazione Mediterranea Piccole Imprese (AMPI). L’accordo, fondato sulla legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei compartecipanti familiari.
Ambito soggettivo e oggetto della riscossione
La convenzione si applica ai contributi associativi dovuti dalle categorie agricole indicate. Il documento non introduce un meccanismo autonomo di riscossione, ma rinvia espressamente alle modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
Modalità di incasso tramite modello F24
La riscossione del contributo associativo avviene in via congiunta con quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere riportato anche l’ammontare del contributo associativo, con la dicitura esatta "contributo associativo di assistenza sindacale".
Natura volontaria del contributo e limiti dell’attività INPS
La circolare chiarisce che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Per tale ragione, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Adempimenti informativi dell’Associazione
L’AMPI deve trasmettere per via telematica alla Sede Centrale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – i dati relativi:
- ai nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione delle deleghe;
- ai soggetti che hanno revocato l’adesione;
- ai soggetti che hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.
La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo.
Attività delle strutture territoriali INPS e gestione delle deleghe
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni mette a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché queste procedano alla convalida degli associati.
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla struttura competente dell’AMPI, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Copie fotostatiche delle deleghe
Qualora venga presentata una copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’AMPI, al fine di attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
Punti principali
Oggetto e ambito della convenzione
Il 30 novembre 2006 è stata stipulata una convenzione nazionale tra INPS e AMPI, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali, dai coltivatori diretti, dai coloni e dai compartecipanti familiari.
Modalità di riscossione del contributo associativo
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale".
Natura volontaria del contributo
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Trasmissione telematica dei dati da parte dell’Associazione
L’AMPI deve trasmettere per via telematica alla Sede Centrale, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Convalida delle posizioni da parte delle strutture INPS
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché queste provvedano alla convalida degli associati.
Presentazione delle deleghe e attestazione di conformità
Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla struttura competente dell’AMPI, devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’AMPI per attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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