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Legge

L.R. Abruzzo 34/2023

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo il Servizio di psicologia scolastica nelle scuole primarie e secondarie, per supporto a studenti, famiglie e personale scolastico, con attività di ascolto, prevenzione del disagio, inclusione e formazione. Disciplina organizzazione, comitato tecnico, monitoraggio e copertura finanziaria per il 2023-2025; abroga la L.R. 3/2004.

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica in Abruzzo

Servizio di psicologia scolastica in Abruzzo

La legge regionale dell’Abruzzo istituisce un Servizio di psicologia scolastica destinato alle istituzioni scolastiche del territorio regionale, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico, la qualità della vita e del lavoro a scuola e di prevenire situazioni di disagio.

Finalità e ambito di applicazione

Il Servizio è configurato come un insieme coordinato di attività psicologiche relative al mondo della scuola e si pone come supporto per insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale ATA. Può essere previsto, d’intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione situate in Abruzzo.

Le finalità principali riguardano:

  • informazione, orientamento e sostegno a docenti, genitori e alunni, anche in forma individuale o di gruppo;
  • collaborazione con docenti e consigli di classe per percorsi di sostegno e per i PDP degli alunni con DSA certificato;
  • promozione della cultura della formazione psicologica;
  • supporto alla formazione nelle diverse aree del sistema scolastico;
  • sviluppo delle abilità emotive, relazionali e cognitive degli alunni e prevenzione di disagio, bullismo, cyberbullismo e dipendenze;
  • sensibilizzazione su disturbo, disagio psicosociale e dispersione scolastica;
  • favorire contesti inclusivi e la cooperazione tra scuola, famiglie, comunità locale e servizi sanitari e sociali;
  • promuovere l’integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.

Attività e contenuti operativi del Servizio

Il Servizio contribuisce, d’intesa con le scuole e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento di interventi rivolti a più destinatari.

Per gli allievi, sono previsti in particolare:

  • spazi di ascolto;
  • sostegno all’orientamento;
  • sviluppo di competenze sociali e civiche;
  • sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo;
  • rafforzamento di autostima e autoefficacia;
  • contrasto a bullismo, cyberbullismo e dipendenze;
  • prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
  • iniziative per affrontare eventuali emergenze.

Per insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo, il Servizio può intervenire su:

  • valorizzazione del ruolo e della professione;
  • supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali;
  • sostegno nell’affrontare le funzioni educative e nella gestione del gruppo classe;
  • collaborazione nel dialogo tra culture;
  • promozione di competenze di gestione di gruppo e di decision making.

Per le famiglie, il Servizio mira a:

  • promuovere le competenze genitoriali;
  • favorire la partecipazione delle famiglie nella corresponsabilità educativa;
  • sviluppare la collaborazione scuola-famiglia.

È inoltre prevista l’osservazione e l’analisi del clima organizzativo e della sua influenza sul benessere psicologico nei diversi livelli dell’istituzione scolastica.

Le consulenze individuali per studenti minorenni sono attivabili su richiesta dei genitori; per gli studenti maggiorenni su richiesta degli interessati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e previa adeguata informazione e consenso informato.

Organizzazione del Servizio e convenzioni

L’organizzazione del Servizio è affidata al Dipartimento regionale competente in materia di istruzione, d’intesa con le ASL e le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico e dell’Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo.

Il Servizio deve essere composto da almeno 18 professionisti psicologi operanti sull’area regionale, con individuazione di istituti capofila in raccordo con dirigenza scolastica, docenti e famiglie.

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, una proposta di regolamento attuativo per l’organizzazione del Servizio, previa consultazione con l’Ordine degli psicologi.

Il regolamento deve considerare:

  • l’organizzazione territoriale del Servizio;
  • la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e singole scuole o reti di scuole che ne facciano richiesta;
  • la durata minima annuale delle convenzioni, non inferiore all’anno scolastico.

Le scuole possono inoltre richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, assumendone il relativo costo aggiuntivo.

Il Dipartimento regionale competente pubblica annualmente l’elenco degli istituti scolastici in cui il Servizio è attivo.

Gli psicologi sono individuati in un elenco predisposto dalla Giunta regionale tramite procedura ad evidenza pubblica, sulla base di titoli ed esperienze in psicologia scolastica e dell’età evolutiva, inclusi master, dottorati, attività didattiche, ricerca e scuola di specializzazione in psicoterapia.

Comitato tecnico scientifico regionale

Presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituito un Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal direttore della struttura o da un delegato.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

  • ciascuna ASL;
  • studenti;
  • insegnanti;
  • dirigenza scolastica;
  • personale tecnico amministrativo e ATA;
  • educatori professionali;
  • tre psicologi esperti iscritti all’Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo;
  • un dipendente del Dipartimento con funzioni di segreteria.

Le designazioni devono intervenire entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il Comitato può essere costituito con almeno metà dei componenti designati. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Il Comitato si riunisce trimestralmente e quando necessario. La partecipazione è gratuita e i componenti restano in carica tre anni.

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La Regione coordina, assicura il monitoraggio e favorisce la diffusione del Servizio.

La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati conseguiti e sulle modalità di attuazione della legge. Entro il 31 dicembre di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la legislazione una relazione riferita all’anno scolastico appena concluso, contenente almeno:

  • numero degli istituti che hanno attivato il Servizio, distinti per tipologia e per natura pubblica/paritaria;
  • tipologia degli interventi;
  • numero degli utenti per tipologia di intervento;
  • risorse stanziate, impegnate, liquidate ed erogate;
  • criticità applicative e proposte di intervento.

Il Comitato per la legislazione esamina la relazione e comunica gli esiti alla Commissione competente, che può attivare ulteriori procedure di indirizzo, controllo e partecipazione. La relazione e gli eventuali ulteriori documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Con cadenza triennale la Giunta indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e all’Ordine degli psicologi, anche per discutere gli esiti delle attività valutative, e trasmette al Consiglio regionale una valutazione condivisa dei risultati e proposte di eventuali interventi, previa relazione del Comitato tecnico scientifico.

I soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie per tali attività valutative.

Servizio a supporto degli studenti universitari

Gli studenti iscritti alle università abruzzesi possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica attivo presso gli istituti scolastici di cui alla disciplina regionale. Le modalità di accesso per gli universitari sono demandate al regolamento attuativo previsto per l’organizzazione del Servizio.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri sono stimati in 72.000 euro per il 2023 e in 300.000 euro per ciascun anno del biennio 2024-2025. La copertura è prevista a valere su specifici capitoli del bilancio regionale 2023-2025.

Per il 2023 la spesa è subordinata all’accertamento delle maggiori entrate indicate dalla legge. Per il 2024 e il 2025 la copertura avviene tramite riprogrammazione di economie della sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, secondo le procedure previste dalla normativa sul fondo sviluppo e coesione. L’utilizzo di tali risorse è subordinato al completamento della riprogrammazione e nei limiti delle risorse riprogrammate.

Per le annualità successive al 2025, gli oneri saranno coperti con le rispettive leggi di bilancio.

Abrogazione e vigenza

È abrogata la precedente legge regionale 23 gennaio 2004, n. 3, che istituiva il Servizio di psicologia scolastica. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

Coordinamento normativo vigente

Nel testo vigente sono presenti modifiche introdotte dalla L.R. 25 ottobre 2023, n. 46 su diversi articoli; il contenuto ricostruito sopra descrive la disciplina risultante consolidata della legge regionale abruzzese sul Servizio di psicologia scolastica.

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