L.R. Abruzzo 39/2023
Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la vendita dei beni regionali legati alla diga sul fiume Fino nei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna, con Commissario straordinario, procedure ad evidenza pubblica e possibile trasferimento gratuito ai Comuni dei beni residui. Reca anche varie modifiche di settore e norme finanziarie su annualità 2023-2025; l’art. 6 è stato abrogato dal 29 novembre 2025.
Dismissione beni della diga sul Fino e ulteriori modifiche normative regionali
Dismissione dei beni acquisiti per la diga sul fiume Fino
La legge regionale Abruzzo disciplina la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ubicati nei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna. L’intervento si inserisce nel quadro delle pregresse procedure espropriative e mira a completare la cessione dei beni residui, con regole specifiche su alienazione, riparto dei proventi e possibile trasferimento gratuito ai Comuni.
Commissario straordinario e supporto amministrativo
Per accelerare la dismissione, il Sindaco di Bisenti è individuato, previa intesa con la Regione Abruzzo, quale Commissario Straordinario. La nomina spetta al Presidente della Giunta regionale e l’incarico è gratuito. Al Commissario sono attribuite tutte le funzioni necessarie alla dismissione, compreso il potere di stipulare atti negoziali.
Il Dipartimento Agricoltura e il Consorzio di Bonifica Centro devono trasferire tempestivamente la documentazione della procedura già avviata e assicurare supporto al subentro del Commissario; del trasferimento si redige verbale. Per i beni nei territori di Arsita, Castelli e Castel Castagna, il Commissario opera d’intesa con i rispettivi Sindaci.
È inoltre previsto che, se le procedure di esproprio non si sono realizzate per sopravvenuta inefficacia del decreto di esproprio o dell’atto di cessione volontaria, il Commissario proceda al recupero delle somme già erogate ai proprietari e ai conseguenti provvedimenti.
Procedura di dismissione e tutela dei precedenti cessionari
La dismissione avviene mediante procedure di alienazione ad evidenza pubblica, nel rispetto di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La pubblicità è assicurata tramite:
- pubblicazione sul BURAT;
- affissione di manifesti nei territori interessati;
- pubblicazione dell’estratto dell’avviso su testate locali e almeno su una testata a diffusione nazionale e internazionale.
Prima dell’avvio delle alienazioni, il Commissario verifica se i soggetti che hanno stipulato un atto di cessione nell’ambito della precedente procedura espropriativa intendano riacquistare la proprietà al prezzo di stima. I beni così riacquistati sono esclusi dalle procedure di vendita.
Il termine per concludere l’intera procedura è fissato in due anni dall’entrata in vigore della legge.
Destinazione dei beni residui ai Comuni
I beni immobili che residuano dalle procedure di dismissione possono essere trasferiti gratuitamente ai Comuni nel cui territorio insistono, nello stato di fatto in cui si trovano. I Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna devono presentare richiesta alla Regione entro un anno dalla chiusura delle procedure, tramite i Sindaci e previa deliberazione del Consiglio comunale.
I Comuni assegnatari si obbligano a destinare i beni:
- all’erogazione di servizi;
- allo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a finalità di pubblico interesse e/o valorizzazione del territorio.
Regole economiche, rendicontazione e bilancio
I proventi delle alienazioni, al netto delle spese documentate sostenute per la dismissione, sono riversati alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le entrate stimate sono pari complessivamente a euro 700.000 nel triennio 2023-2025 e sono destinate a interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua del comprensorio della Val Fino.
La legge dispone anche variazioni del bilancio regionale 2023-2025, con iscrizione di entrate e spese su specifici capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Gli stanziamenti di spesa possono essere impegnati solo dopo l’accertamento delle relative nuove entrate, da contabilizzare a seguito del trasferimento delle somme da parte del Commissario Straordinario.
Modifiche in materia di ERAP, artigianato, sismica, trasparenza e altri settori
La legge contiene ulteriori modifiche puntuali a varie leggi regionali. In materia di edilizia residenziale pubblica, introduce specifiche riserve di alloggi per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell’Ordine nei Comuni capoluogo e prevede assegnazioni tramite bando e graduatoria approvati dalla Prefettura. Per tali assegnazioni si applica il canone concordato e la decadenza opera se viene meno il servizio nel territorio regionale, salvo mantenimento del diritto in caso di pensionamento, infermità o decesso se permangono i requisiti. È prevista anche la possibilità di destinare alloggi o porzioni di fabbricato alle Forze dell’Ordine nell’ambito della riserva ordinaria.
Sono inoltre modificate le norme su: registro delle autorizzazioni per trasporti eccezionali, composizione di organismi in materia di artigianato, disciplina del rischio sismico, esenzione di alcuni contributi regionali per enti attuatori, promozione della birra agricola e artigianale, composizione del Premio Internazionale Alfredo Salerno.
Disposizioni finanziarie ulteriori e debiti fuori bilancio
La legge autorizza anche uno stanziamento di euro 45.000 per l’attuazione delle strategie sul Progetto della Transumanza e dei Tratturi, con corrispondente variazione di bilancio.
Sono infine riconosciuti due debiti fuori bilancio: uno di euro 2.700 per compensi di docenza in un corso per ispettori e agenti fitosanitari, e uno di euro 19.230 per gettoni di presenza delle commissioni d’esame per l’abilitazione venatoria relativi alle annualità 2017-2021, oltre a euro 5.000 per IRAP e oneri previdenziali connessi. Le relative coperture sono imputate al bilancio regionale 2023-2025.
Decorrenza e obsolescenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. L’articolo 6, che modificava la legge regionale n. 38/1985, è stato abrogato con decorrenza 29 novembre 2025; pertanto tale parte è ormai priva di utilità applicativa attuale.
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