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Regolamento

R.R. Lombardia 8/2010

Regolamento per l'individuazione, in attuazione dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, e fissazione dei relativi limiti d'importo

Normativa regionaleR.R. Lombardia 8/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale individua, in Lombardia, i lavori forestali di mera manutenzione non qualificabili come opere pubbliche e ne fissa i limiti economici per l’esecuzione in amministrazione diretta da parte di ERSAF e di altri enti pubblici/forestali. Si applica anche a interventi finanziati con FEASR. Disciplina vigente ma riferita a tipologie di lavori e limiti applicabili nel settore forestale.

Lavori di mera manutenzione forestale in amministrazione diretta e relativi limiti d'importo

Lavori di mera manutenzione forestale e amministrazione diretta

Il regolamento regionale disciplina, per la Lombardia, quali interventi nel settore forestale possono essere qualificati come lavori di mera manutenzione forestale e quindi eseguiti in amministrazione diretta, senza essere considerati impianti o opere edilizie in senso stretto soggetti alla normativa sui lavori pubblici. Definisce inoltre i soggetti abilitati e i limiti d’importo entro cui tali lavori possono essere affidati o svolti.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda i lavori da realizzare, di norma, con la modalità dell’amministrazione diretta. Possono eseguirli:

  • l’ERSAF;
  • i comuni;
  • le comunità montane;
  • le province;
  • gli enti gestori di parchi e riserve naturali;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi forestali.

Restano esclusi i consorzi forestali che gestiscono interamente superfici di proprietà privata, nei casi richiamati dalla legge regionale. Il regolamento si applica anche agli interventi in amministrazione diretta finanziati tramite il FEASR, quando le misure prevedono le tipologie di lavori individuate dal regolamento.

Tipologie di lavori ammesse

Sono considerati lavori di mera manutenzione forestale, ai fini del regolamento, i seguenti interventi:

  • interventi selvicolturali, rimboschimenti e imboschimenti anche per riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, forestazione urbana e sistemi verdi/rete ecologica, con relative lavorazioni agricole accessorie, nonché realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale e piste ciclopedonali per la fruizione di aree forestali e rurali;
  • vivaismo nel settore forestale e lavori agro-florovivaistici accessori;
  • lavori fitosanitari nel settore forestale;
  • manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario;
  • lavori di ingegneria naturalistica con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, per piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli, piccoli corsi d’acqua e pronto intervento dopo eventi calamitosi o eccezionali;
  • sistemazioni idraulico-forestali per ricostituzione e cura dei boschi, consolidamento dei versanti e regimazione delle acque;
  • opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale;
  • manutenzione dei pascoli e lavori accessori per la gestione degli alpeggi.

Limiti d’importo per l’esecuzione in amministrazione diretta

Per i lavori del settore forestale, l’esecuzione in amministrazione diretta è consentita nei seguenti limiti:

  • per l’ERSAF: entro le risorse disponibili a bilancio e in raccordo con la programmazione regionale, per tutte le tipologie di lavori previste, se svolti sul demanio regionale e sul patrimonio forestale conferito in gestione all’ente dagli enti locali;
  • per gli altri soggetti abilitati: fino a 2.500.000 euro per i lavori di cui alle lettere a), b) e c);
  • fino a 1.500.000 euro per i lavori di cui alle lettere d), e) e f);
  • fino a 500.000 euro per i lavori di cui alle lettere g) e h).

Regime applicativo

La disciplina è pensata per qualificare interventi forestali che, per natura e finalità, non modificano le situazioni naturali in modo tale da ricadere nei lavori pubblici in senso stretto. Il testo non contiene un termine finale di efficacia né un regime transitorio specifico; pertanto la regolazione opera come cornice per gli interventi forestali ricompresi nelle tipologie e nei limiti indicati.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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