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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 6204, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 12.11.2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di visto d’ingresso per lavoro.

Giustizia amministrativa202501921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la sua istanza di visto d’ingresso per lavoro. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della necessità di un motivato riesame della domanda e dello svolgimento delle attività necessarie per ottenere la pronuncia del competente SUI sul nulla osta, attualmente sospeso.

La decisione

Il TAR ha confermato la disposizione cautelare già impartita con l’ordinanza n. 3054/2025 e ha ordinato all’Amministrazione di procedere al motivato riesame della domanda di visto, ponendo in essere anche tutte le attività dirette a ottenere la pronuncia del competente SUI sul nulla osta attualmente sospeso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. Il testo non espone una valutazione distinta del fumus boni iuris e del periculum in mora né chiarisce se il provvedimento impugnato sia stato formalmente sospeso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può confermare una precedente misura cautelare e ordinare all’amministrazione il motivato riesame della domanda, imponendo anche lo svolgimento delle attività necessarie presso altra amministrazione competente quando tali attività risultino funzionali alla definizione della posizione dell’interessato.
  • Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare deve essere motivato e non può esaurirsi in una rinnovata conferma dell’atto precedente priva di una nuova valutazione della domanda e degli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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