Cassazione Civile, Ordinanza n. 30272/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società che aveva installato un portone motorizzato industriale otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, che il collaudo non era avvenuto per il mancato completamento dell'automazione elettrica e che i vizi dell'installazione giustificavano la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto, pronunciava la risoluzione per inadempimento dell'installatrice e la condannava al rimborso delle spese di rimozione del manufatto. La Corte d'appello rigettava il gravame della società installatrice. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omesso esame della doglianza sull'interruzione del nesso eziologico e sulla lesione del diritto di difesa, in relazione all'intervento di altra ditta; 2) violazione degli artt. 1655 e 1470 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto come appalto anziché come vendita; 3) omesso esame delle censure appellate sulla supposta erroneità della consulenza tecnica d'ufficio e sulle omissioni del perito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse effettivamente esaminato le doglianze sulla causalità e sulla consulenza tecnica, valorizzando le risultanze della CTU che avevano accertato specifici vizi dell'opera imputabili alla ricorrente e reputando irrilevante l'intervento successivo di altra ditta. Ha inoltre confermato la qualificazione del rapporto come appalto, richiamando il criterio della prevalenza del lavoro sulla materia e la volontà delle parti, e ha escluso che la doglianza sulla CTU integrasse omesso esame o omessa pronuncia, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte di merito aveva in realtà esaminato i motivi di appello e le relative questioni di fatto.
Richiamato per la distinzione tra appalto e vendita; il criterio decisivo è la prevalenza del lavoro sulla materia e la funzione economico-sociale del contratto.
Richiamato per la nozione di vendita; la Corte ha confermato che, nel caso concreto, il rapporto non era qualificabile come vendita ma come appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra appalto e vendita, quando nel contratto convivano una prestazione di fare e una di dare, occorre verificare quale sia la prestazione prevalente, avendo riguardo alla volontà delle parti e alla funzione economica concreta del negozio: è appalto se la materia è un mezzo per ottenere l'opera, è vendita se il lavoro serve a trasformare la materia per conseguire la cosa.
- La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente o per relationem, le questioni devolute con l'appello; il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- Le censure sulla consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibilmente dirette al merito quando contestano la valutazione delle risultanze peritali, la persuasività del ragionamento tecnico o la persistenza dei vizi accertati dal giudice di merito.
- L'intervento successivo di un terzo sulle opere non esclude di per sé il nesso causale tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno, se il giudice di merito accerta in fatto che i vizi originari dell'opera sono imputabili all'esecutore iniziale.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando essi siano sorretti da motivazione non meramente apparente e da un percorso argomentativo che dia conto delle risultanze istruttorie.
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