Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Giudicato di rimborso - Crediti preesistenti dell' Amministrazione non fatti valere nel processo - Sospensione del rimborso - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso il rimborso IVA già riconosciuto con sentenza definitiva, richiamando carichi pendenti e pretese fiscali da opporre in compensazione. Sono state dedotte, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'atto, l'assenza delle informazioni necessarie per proporre ricorso, la mancata prova della notifica delle cartelle, la possibile prescrizione dei crediti, l'illegittimo ampliamento dell'importo durante il processo e la violazione delle regole fallimentari sull'insinuazione dei crediti nello stato passivo. L'Agenzia ha sostenuto di poter sospendere il pagamento in presenza di propri crediti, anche sulla base della disciplina del fermo amministrativo e della compensazione fallimentare.

La decisione

La Commissione ha confermato la decisione di primo grado e ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. È stato ritenuto illegittimo sospendere o paralizzare l'esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato che ordinava il rimborso, mediante l'opposizione di crediti anteriori che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto far valere nel precedente giudizio o nella procedura fallimentare. Il giudicato di condanna al rimborso doveva essere eseguito e non poteva essere neutralizzato invocando l'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 o l'art. 23 del d.lgs. 472/1997. La Commissione ha inoltre rilevato la carenza di motivazione dell'atto, l'insufficiente indicazione delle pretese e l'irregolare incremento dell'importo in corso di causa. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 69 d.lgs. 546/1992

    giudicato di condanna al rimborso

    La sentenza tributaria definitiva che riconosce un rimborso costituisce un titolo esecutivo che deve essere attuato e non può essere paralizzato da pretese successivamente dedotte dall'Amministrazione, se queste avrebbero dovuto essere fatte valere nel processo definito dal giudicato.

  • Art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    fermo amministrativo dei pagamenti verso contribuenti inadempienti

    La procedura di controllo e possibile compensazione dei debiti del contribuente non consente di sospendere l'esecuzione di un rimborso riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 23 d.lgs. 472/1997

    sospensione del rimborso per carichi pendenti

    La sospensione amministrativa presuppone il rispetto delle condizioni normative e degli obblighi di motivazione, ma non può prevalere sull'obbligo di eseguire un titolo giudiziale definitivo.

  • Art. 56 legge fallimentare

    I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento

    In ambito fallimentare la compensazione può riguardare anche crediti non ancora scaduti, purché sussistano i presupposti temporali e sostanziali. Tuttavia tale regola non consente di eludere il giudicato né le regole processuali e concorsuali applicabili.

  • Art. 93 legge fallimentare

    insinuazione nello stato passivo

    Il creditore, compresa l'Amministrazione finanziaria, deve far valere il proprio credito mediante l'ammissione al passivo secondo le forme previste dalla procedura concorsuale.

  • Art. 101 legge fallimentare

    Le insinuazioni tardive sono soggette a termini e condizioni; l'Amministrazione non può ignorare la procedura concorsuale e poi opporre informalmente il proprio credito in fase di rimborso.

  • Art. 111 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla disciplina della distribuzione e della soddisfazione dei crediti nella procedura fallimentare, che deve essere rispettata anche dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 7 legge 212/2000

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati e consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.

  • Art. 3 legge 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; un generico richiamo a cartelle o carichi pendenti non è sufficiente.

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    L'emersione di nuovi elementi della pretesa tributaria richiede il rispetto delle forme previste per l'accertamento e non consente un aumento informale della pretesa durante il processo.

  • Cassazione n. 23573/2013

    È stato richiamato il principio secondo cui, dopo la formazione del giudicato, non è possibile opporre in compensazione un credito anteriore quando la sua esistenza era stata o avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio concluso con la sentenza definitiva.

Massime di principio

  • Un giudicato di condanna al pagamento o al rimborso deve essere eseguito: l'Amministrazione non può sospenderlo indefinitamente invocando successivamente crediti propri che avrebbe potuto far valere nel giudizio originario.
  • Il principio di preclusione opera anche nei rapporti tributari: le eccezioni di compensazione e le pretese contrapposte devono essere dedotte tempestivamente nel processo che conduce alla formazione del titolo esecutivo.
  • Le procedure amministrative di fermo o sospensione dei pagamenti non possono essere utilizzate per neutralizzare una sentenza definitiva; una norma generale di controllo dei pagamenti non prevale sul giudicato.
  • In caso di fallimento, l'Amministrazione finanziaria deve rispettare le regole concorsuali e far accertare i propri crediti nello stato passivo, anche eventualmente mediante insinuazione tardiva quando consentita.
  • Un provvedimento di sospensione deve indicare con precisione i crediti, gli importi, i presupposti e i rimedi esperibili; il semplice rinvio a cartelle o carichi pendenti può comportare l'illegittimità dell'atto.
  • L'Amministrazione non può aumentare o modificare sostanzialmente la pretesa durante il giudizio senza rispettare le forme previste dalla legge e senza garantire il contraddittorio.
  • La decisione non esclude in assoluto la compensazione in ambito fallimentare, anche per crediti non scaduti, ma la subordina al rispetto del giudicato, dei termini processuali e della disciplina della procedura concorsuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.