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Legge

L.R. Emilia-Romagna 14/2023

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 14/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna n. 14/2023 disciplina il riconoscimento, l’organizzazione e la promozione dei distretti del biologico, fissando requisiti territoriali e soggettivi, piano triennale, controlli, revoca e misure di sostegno economico. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT e opera solo nel territorio regionale.

Disciplina e promozione dei distretti del biologico in Emilia-Romagna

Disciplina e promozione dei distretti del biologico in Emilia-Romagna

La legge definisce il quadro regionale per riconoscere, organizzare e valorizzare i distretti del biologico, in coerenza con la normativa europea e statale sul biologico. L’obiettivo è favorire aggregazioni territoriali tra operatori della filiera biologica e altri soggetti locali, per rafforzare sviluppo sostenibile, biodiversità e promozione del territorio regionale.

Finalità e obiettivi

La disciplina regionale mira a sostenere un modello di sviluppo agricolo e territoriale fondato sul metodo biologico. Tra gli obiettivi principali rientrano il miglioramento della filiera biologica, il rafforzamento dei rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti, la promozione della certificazione biologica, la valorizzazione di attività connesse come vendita diretta, agriturismo, ristorazione collettiva, turismo rurale e culturale, nonché la tutela del paesaggio, della biodiversità e del patrimonio storico-culturale.

La legge prevede anche il sostegno all’apicoltura, la riduzione delle emissioni di gas serra e dei rifiuti, e il riconoscimento del ruolo strategico delle aree collinari, montane e interne per lo sviluppo dell’agricoltura biologica.

Nozione e caratteristiche del distretto del biologico

Il distretto del biologico è ricondotto ai distretti del cibo e si configura come sistema produttivo locale basato su soggetti che coltivano e producono con metodo biologico in un’area con identità territoriale, storica e paesaggistica distinta. Il distretto deve presentare elementi di omogeneità territoriale, tutela delle produzioni tipiche, diffusione del metodo biologico, valorizzazione della gestione sostenibile anche in attività extra-agricole e presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese aree protette e Rete Natura 2000.

È richiesto un modello di cura del territorio orientato alla conservazione della biodiversità e alla sostenibilità ambientale, con uso limitato dei prodotti fitosanitari e impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente.

Requisiti territoriali e soggettivi

Il distretto deve avere un territorio di operatività non sovrapponibile con quello di altri distretti del biologico e con superficie coltivata con metodo biologico, inclusa la conversione, pari almeno al 20% della SAU totale. Il territorio minimo è formato da cinque Comuni contigui.

La partecipazione è obbligatoria per:

  • imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in conversione o in regime misto, operanti nel territorio del distretto;
  • soggetti della filiera biologica dalla produzione alla distribuzione, anche in forma cooperativa o consortile;
  • associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.

Gli imprenditori agricoli biologici devono inoltre rappresentare almeno il 20% della SAU BIO totale dei Comuni interessati oppure, in alternativa, essere almeno trenta unità rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica (anche in conversione) e costituire almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.

Possono partecipare anche enti locali, enti pubblici, enti di ricerca, università, soggetti della formazione e dell’innovazione, enti e associazioni ambientali, imprenditori non biologici, enti e associazioni pubblici e privati attivi nella promozione, ricerca e formazione, associazioni di consumatori, organizzazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole, sindacati, associazioni della cooperazione e altri soggetti privati utili all’aggregazione territoriale.

È vietata la costituzione di distretti comprendenti aree fortemente inquinate o da bonificare, come i SIN, ove previsto dalla normativa statale.

Costituzione, riconoscimento e ruolo della Giunta regionale

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le caratteristiche dei soggetti partecipanti, le procedure e i criteri per la costituzione e il riconoscimento dei distretti e i successivi controlli. La stessa disciplina può prevedere altri casi di revoca del riconoscimento.

Il Comitato promotore, composto dai soggetti ammissibili, promuove l’individuazione e la costituzione del distretto. La partecipazione al Comitato avviene tramite protocollo costitutivo contenente le informazioni richieste dalla deliberazione della Giunta. Gli operatori biologici aderenti devono aver già presentato la notifica della propria attività biologica.

Il Comitato individua un soggetto gestore per la rappresentanza esterna e per la presentazione della domanda di riconoscimento alla Regione. La proposta deve essere corredata dal protocollo costitutivo e dal Piano del distretto del biologico.

Piano del distretto del biologico

Il Piano ha durata triennale, è aggiornabile durante il triennio e deve contenere almeno:

  • denominazione del distretto;
  • delimitazione territoriale e indicazione della superficie minima biologica, inclusa la conversione;
  • proposta di forma giuridica;
  • elenco dei partecipanti, ruoli e relazioni reciproche;
  • organizzazione amministrativa, consiglio direttivo, legale rappresentante, regole di individuazione e decadenza, ipotesi di statuto e regolamento;
  • finalità e attività coerenti con gli obiettivi strategici del Comitato promotore;
  • obiettivi, motivazioni, risultati attesi e previsione di incremento della SAU biologica;
  • azioni per costituire gruppi di operatori e favorire certificazioni di gruppo;
  • impatti attesi su sostenibilità ambientale, qualità della vita e del lavoro, vitalità economica.

La Giunta regionale può richiedere ulteriori elementi, tra cui relazione sul contesto esistente, interventi per le migliori tecniche disponibili, sistemi di misurazione dei risultati, interventi per investimenti nella filiera agroalimentare biologica e strumenti finanziari utili. Al termine di ogni triennio, il consiglio direttivo trasmette alla Regione una relazione sull’attuazione del Piano.

Organi del distretto

Gli organi del distretto sono il consiglio direttivo e gli altri organi previsti dalla forma giuridica scelta. Il presidente del consiglio direttivo deve essere individuato tra gli imprenditori agricoli biologici di cui alla categoria obbligatoria.

Revoca del riconoscimento

La Regione può revocare il riconoscimento se vengono meno i requisiti previsti dalla legge regionale o dalla disciplina nazionale di riferimento, oppure nei casi ulteriormente stabiliti dalla Giunta regionale nella deliberazione attuativa.

Misure regionali di promozione e Fondo dedicato

La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei distretti del biologico, destinato ad attività di analisi, studi e ricerche di mercato, divulgazione e educazione alimentare, partecipazione a corsi e fiere, diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche, pubblicazioni e prodotti multimediali, nonché contributi alle piccole aziende per i costi di certificazione biologica, con priorità per quelle in zone montane e Aree interne svantaggiate.

La Giunta regionale definisce criteri di priorità e premialità per i distretti con superficie biologica superiore al 20% della SAU totale. Il Fondo è ripartito secondo i criteri fissati nell’atto di Giunta previsto per la costituzione e il riconoscimento dei distretti. La Regione promuove inoltre la divulgazione dei distretti costituiti e delle migliori pratiche tramite il proprio sito internet.

Monitoraggio, valutazione e osservatorio regionale

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge mediante una relazione triennale della Giunta alla commissione competente, che deve riferire su diffusione dell’agricoltura biologica, mappatura dei distretti, attuazione dei piani, misure di promozione realizzate e criticità emerse.

Per il monitoraggio è istituito anche l’Osservatorio regionale dei distretti del biologico, presieduto dall’assessore competente in materia di agricoltura. Ne fanno parte i rappresentanti di ciascun distretto riconosciuto e delle associazioni di produttori biologici aderenti ai distretti. La partecipazione è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Disposizioni transitorie

I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge per l’individuazione e il riconoscimento dei distretti del biologico secondo la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 2019 si concludono secondo quella disciplina. La Giunta, nell’atto attuativo, definisce anche le modalità di adeguamento dei distretti già riconosciuti.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Gli oneri sono coperti entro il limite massimo di 50.000 euro per il 2023 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante fondi accantonati nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura avviene con le autorizzazioni di spesa annuali del bilancio. Possono concorrere anche risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

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