Provvedimento del 24/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna modalità e termini per la dichiarazione sostitutiva relativa al canone TV per uso privato, sostituisce il modello e le istruzioni, introduce un periodo transitorio di 60 giorni e approva le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Modifiche alla dichiarazione sostitutiva per il canone TV e approvazione delle specifiche tecniche
Modifiche alla dichiarazione sostitutiva per il canone di abbonamento TV
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento del 24 marzo 2016 in materia di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Aggiorna il modello e le istruzioni, disciplina un periodo transitorio di utilizzo dei modelli previgenti e approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Oggetto delle modifiche
Le modifiche riguardano le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l’approvazione del relativo modello aggiornato. Il documento chiarisce inoltre gli effetti della dichiarazione in relazione alla decorrenza dei presupposti attestati.
Aggiornamenti al provvedimento del 24 marzo 2016
Il provvedimento sostituisce due punti del precedente atto:
- il punto 3.1 è riformulato prevedendo che le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti secondo quanto precisato nei punti successivi;
- il punto 3.5 è sostituito stabilendo che la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del punto 1.1 ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 246 del 1938.
Nuovo modello e istruzioni
Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione, già approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016 e successivamente modificati con il provvedimento del 21 aprile 2016, sono sostituiti da quelli approvati con il presente provvedimento. Ne consegue l’adozione di un testo aggiornato della modulistica, anche per tenere conto delle nuove esigenze applicative.
Periodo transitorio
È previsto un periodo transitorio dalla data di pubblicazione del provvedimento fino al sessantesimo giorno successivo. In tale arco temporale è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva utilizzando:
- il modello approvato con il presente provvedimento;
- in alternativa, il modello approvato con il provvedimento del 24 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del 21 aprile 2016.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione sostitutiva, contenute nell’allegato A. È inoltre previsto che eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni dell’intervento
La motivazione del provvedimento si collega alla riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016, che ha aggiunto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica del soggetto. Per superare tale presunzione, dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e presentata all’Agenzia delle Entrate secondo modalità definite dal Direttore.
Il provvedimento del 24 marzo 2016 aveva già definito modalità, termini e modello della dichiarazione sostitutiva. Con il presente intervento, l’Agenzia precisa e amplia la disciplina per tenere conto delle esigenze emerse in fase applicativa.
Contenuto sostanziale e semplificazioni introdotte
Il documento richiama che il canone è dovuto una sola volta per gli apparecchi televisivi detenuti nei luoghi di residenza o dimora dal medesimo soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Viene richiamata anche la possibilità già prevista di presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare che il canone non deve essere addebitato su alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, quando il canone è dovuto sull’utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale viene comunicato il codice fiscale. La dichiarazione può essere resa anche dall’erede in relazione a un’utenza elettrica temporaneamente intestata a un soggetto deceduto.
Tra le novità operative, il provvedimento introduce:
- la possibilità di indicare la data dalla quale sussiste il presupposto attestato, ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica di un soggetto intestatario di un’utenza elettrica su cui è dovuto il canone;
- un quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva già resa, al fine di semplificare la compilazione del modello.
Riferimenti normativi richiamati
Nel documento sono richiamate, tra le altre, le seguenti fonti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dati finali del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 24 febbraio 2017, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.
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