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Risoluzione

Risoluzione n. 93 del 18/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come determinare la quota di valore della produzione esclusa da IRAP per le attività agricole non più soggette a imposta dal 2016, come ripartire le deduzioni per lavoro dipendente tra attività imponibili ed escluse e come compilare il modello IRAP 2017 nei diversi casi. Stabilisce inoltre che i soggetti che svolgono solo attività agricole escluse non presentano la dichiarazione, salvo quelli che calcolano il diritto camerale in base al fatturato.

IRAP 2017 per attività agricole: esclusione, calcolo della base imponibile e compilazione della dichiarazione

IRAP 2017 per soggetti che svolgono attività agricole

La risoluzione affronta i quesiti applicativi sorti dopo l’estensione dell’esclusione da IRAP ai soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR, ai soggetti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 227/2001 e alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 601/1973. Vengono precisate le modalità di calcolo della quota di valore della produzione non imponibile, la gestione delle deduzioni per lavoro dipendente e le regole di compilazione della dichiarazione IRAP 2017.

Ambito dell’esclusione dall’IRAP

L’art. 1, comma 70, della legge n. 208/2015 ha modificato l’art. 3 del d.lgs. n. 446/1997, eliminando la precedente previsione di cui alla lettera d) del comma 1 e inserendo al comma 2 la lettera c-bis). Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, non sono passivi IRAP anche i soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

L’esclusione riguarda, in sostanza, le attività che in precedenza beneficiavano dell’aliquota ridotta dell’1,9 per cento. L’imposta continua invece ad applicarsi con aliquota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali quando il terreno è insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Criteri per determinare la quota di valore della produzione esclusa da IRAP

Per gli imprenditori agricoli che svolgono attività miste, la risoluzione conferma i criteri già indicati nella circolare n. 141/1998 e li estende al nuovo regime di esclusione da IRAP.

Per l’attività di allevamento di animali oltre i limiti dell’art. 32, comma 2, lettera b), del TUIR, la quota di valore della produzione da escludere dall’IRAP va determinata:

  • in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti dell’art. 32 del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati.

Per le attività agricole connesse di cui all’art. 56-bis del TUIR, la quota esclusa si calcola:

  • in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.

Nel caso di svolgimento congiunto di attività agricola e attività di agriturismo, la determinazione del valore della produzione esclusa deve essere effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate tenute ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972.

Deduzioni IRAP per lavoro dipendente

Le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo per i dipendenti impiegati nell’attività soggetta a IRAP.

Se il personale è impiegato sia nell’attività agricola esclusa sia nell’attività imponibile, le deduzioni devono essere ridotte della quota riferibile all’attività esclusa. Tale quota si determina applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per individuare la parte di valore della produzione non soggetta a imposizione.

Compilazione della dichiarazione IRAP 2017

La risoluzione distingue le modalità di compilazione in base al criterio usato per determinare il valore della produzione.

Per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. 5-bis e 9 del d.lgs. n. 446/1997, nonché per le amministrazioni pubbliche che applicano l’art. 5 del medesimo decreto, occorre compilare le apposite sezioni del modello IRAP 2017 riducendo componenti positivi e negativi in base al rapporto individuato per la quota esclusa, e riportando direttamente la parte imponibile e deducibile. In particolare, per l’attività di agriturismo, la quota dei corrispettivi e degli acquisti va determinata sulla base delle rispettive contabilità separate.

Per le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5-bis e calcolano il diritto camerale annuale in base al "fatturato", il modello va compilato riportando sia i dati fiscali dell’attività soggetta a IRAP sia quelli dell’attività esclusa. Il rapporto di riparto si applica al valore della produzione al lordo delle deduzioni, indicato nel rigo IP66, colonna 3. Una volta determinata la quota esclusa, questa va riportata nel quadro IR, sezione I, con le seguenti indicazioni:

  • colonna 1: codice Regione;
  • colonne 2 e 5: valore della produzione escluso;
  • colonna 6: codice "XX";
  • colonna 7: aliquota "0";
  • colonne 8 e 11: imposta lorda e netta pari a zero.

Il valore della produzione soggetto ad imposizione deve essere riportato nel quadro IR, sezione I, al netto delle deduzioni, vale a dire sommando gli importi da IP67 a IP73 del quadro IP.

Per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, la sezione del modello IRAP 2017 va compilata riportando i dati contabili del conto economico e sottraendo la quota riferita all’attività agricola esclusa mediante una variazione fiscale tra le "altre variazioni" con codice 99.

Per i soggetti che si avvalgono della determinazione forfetaria del valore della produzione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, la sezione del modello va compilata riportando l’intero reddito d’impresa determinato forfetariamente e la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini del valore della produzione, ossia retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi, calcolata secondo il medesimo rapporto.

Le deduzioni per personale dipendente devono essere esposte al netto della quota riferibile all’attività agricola esclusa; pertanto, si indicano solo le deduzioni relative ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta a IRAP, mentre per quelli impiegati in entrambe le attività si indica solo la quota imputabile all’attività imponibile.

Obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP

I soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole escluse da IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge n. 208/2015 non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP, salvo il caso in cui determinino il diritto camerale annuale in base al "fatturato".

In tale ipotesi, devono comunque compilare il modello IRAP seguendo le modalità indicate nella risoluzione, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l’applicazione del diritto camerale e la loro comunicazione agli enti interessati.

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