Salta al contenuto
Legge

LEGGE 10 aprile 2026, n. 60

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Normativa italiana26G00070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione in Italia al Protocollo del 2014 alla Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio. Il Protocollo rafforza prevenzione, tutela delle vittime, ricorsi e risarcimenti, cooperazione internazionale e misure nazionali contro tratta e sfruttamento. Nessun nuovo onere è previsto per la finanza pubblica; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica del Protocollo OIL n. 29 sul lavoro forzato

Ratifica del Protocollo OIL n. 29 sul lavoro forzato

La legge autorizza la ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra l’11 giugno 2014. Con la legge viene anche disposto l’ordine di esecuzione in Italia, con efficacia dalla data di entrata in vigore del Protocollo secondo le regole previste dal medesimo testo internazionale.

Ambito e finalità del Protocollo

Il Protocollo rafforza l’impianto della Convenzione OIL sul lavoro forzato, imponendo agli Stati membri di adottare misure efficaci per:

  • prevenire ed eliminare il lavoro forzato o obbligatorio;
  • assicurare protezione alle vittime;
  • garantire accesso a meccanismi di ricorso e risarcimento adeguati ed efficaci, incluso l’indennizzo;
  • reprimere i responsabili.

Viene inoltre ribadito che la definizione di lavoro forzato o obbligatorio resta quella della Convenzione, e che le misure devono comprendere anche un’azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato.

Politiche nazionali e coordinamento

Ogni membro è tenuto, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, a elaborare una politica nazionale e un piano d’azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio. Tali strumenti devono prevedere un’azione sistematica delle autorità competenti e, se del caso, il coordinamento con parti sociali e altri gruppi interessati.

Le misure di attuazione del Protocollo e della Convenzione sono determinate dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, sempre in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Misure di prevenzione

Le misure preventive devono includere:

  • educazione e informazione delle persone, soprattutto di quelle particolarmente vulnerabili, per evitare la vittimizzazione;
  • educazione e informazione dei datori di lavoro, per evitare il coinvolgimento in pratiche di lavoro forzato;
  • garanzia che la normativa rilevante copra tutti i lavoratori e tutti i settori economici;
  • rafforzamento dei servizi di ispezione del lavoro e degli altri servizi incaricati dell’applicazione;
  • protezione, in particolare dei lavoratori migranti, contro pratiche abusive o fraudolente nel reclutamento e nel collocamento;
  • sostegno alla due diligence nei settori pubblico e privato;
  • azione contro le cause profonde e i fattori di rischio del lavoro forzato.

Tutela e assistenza alle vittime

Gli Stati devono adottare misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, nonché per prestare loro assistenza e sostegno in altre forme.

È inoltre previsto che le vittime abbiano accesso effettivo ai meccanismi di ricorso e risarcimento, indipendentemente dalla loro presenza sul territorio nazionale o dal loro status giuridico.

Non punibilità delle vittime

Ciascun membro deve adottare, secondo i principi fondamentali del proprio ordinamento, le misure necessarie affinché le autorità competenti non siano tenute a perseguire o sanzionare le vittime per attività illecite che esse siano state costrette a compiere come conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.

Cooperazione internazionale e profili procedurali

I membri devono cooperare fra loro per assicurare la prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

Il Protocollo disciplina anche:

  • le modalità di ratifica, possibile al momento della ratifica della Convenzione o successivamente;
  • l’entrata in vigore, prevista dodici mesi dopo la registrazione di due ratifiche;
  • la denuncia del Protocollo, possibile nei casi in cui sia denunciabile la Convenzione, con effetto dopo un anno dalla registrazione;
  • gli obblighi di notifica del Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro;
  • la trasmissione delle informazioni al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore della legge

L’attuazione del Protocollo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente. Eventuali oneri relativi all’articolo 5 del Protocollo saranno coperti con apposito provvedimento legislativo.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.