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Legge

LEGGE 10 aprile 2026, n. 64

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Normativa italiana26G00072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sui corsi d’acqua transfrontalieri e laghi internazionali, con efficacia dalla sua entrata in vigore. Il Protocollo disciplina protezione della salute, accesso all’acqua potabile, servizi igienico-sanitari, prevenzione delle patologie idriche, cooperazione internazionale e obblighi informativi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ratifica del Protocollo su acqua e salute

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Dispone inoltre la piena ed intera esecuzione del Protocollo in Italia dalla sua entrata in vigore, secondo quanto previsto dallo stesso strumento internazionale.

Oggetto e finalità del Protocollo

Il Protocollo mira a promuovere, a livello nazionale e transfrontaliero, la protezione della salute e del benessere umano in un quadro di sviluppo sostenibile. Le finalità centrali sono il miglioramento della gestione idrica, la protezione degli ecosistemi acquatici e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse all’utilizzo delle acque.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

Il Protocollo si applica a un ambito molto ampio di risorse e usi idrici, comprendendo:

  • acque superficiali e sotterranee;
  • estuari e acque costiere usate per ricreazione, acquicoltura e molluschicoltura;
  • acque confinate destinate alla balneazione;
  • acque nel processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
  • acque reflue nella raccolta, trasporto, trattamento, scarico o riutilizzo.

Sono inoltre definiti concetti chiave come acqua potabile, acque transfrontaliere, sistemi di collettamento, raccolta e depurazione, piano di gestione idrica, autorità pubblica e pubblico, oltre alle nozioni di patologia connessa con l’utilizzo delle acque e di impatto transfrontaliero.

Obblighi generali di prevenzione e tutela

Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, controllare e ridurre le patologie idriche attraverso sistemi integrati di gestione idrica. In particolare devono garantire:

  • acqua potabile salubre e adeguata;
  • raccolta e depurazione sufficienti a proteggere salute e ambiente;
  • protezione delle fonti di acqua potabile contro l’inquinamento;
  • misure di salvaguardia per i rischi derivanti da usi ricreativi, acquicoltura, irrigazione con reflui e impiego di fanghi;
  • sistemi efficaci di monitoraggio e risposta a epidemie o rischi.

Le misure devono essere valutate considerando benefici, svantaggi e costi per salute, risorse idriche e sviluppo sostenibile. Il Protocollo non impedisce l’adozione di misure più rigorose né pregiudica altri obblighi internazionali, salvo che le sue disposizioni siano più stringenti.

Principi guida

Nell’attuazione del Protocollo le Parti si ispirano, tra gli altri, ai principi di precauzione e di chi inquina paga. Sono richiamati anche il principio di sviluppo sostenibile, l’uso efficiente dell’acqua, il decentramento amministrativo, l’approccio integrato per bacino idrografico, la tutela dei soggetti vulnerabili, l’accesso equo all’acqua e la partecipazione del pubblico, con adeguato accesso alle vie giurisdizionali e amministrative.

Obiettivi nazionali o locali e tempistiche

Ogni Parte deve istituire e pubblicare obiettivi nazionali o locali e le relative date di conseguimento. Gli obiettivi devono essere riesaminati periodicamente e, se il raggiungimento richiede tempi lunghi, devono essere previsti obiettivi intermedi o graduali.

Entro due anni dall’acquisizione dello status di Parte, ciascuna Parte deve pubblicare gli obiettivi e le date per il loro conseguimento. Entro tre anni dall’adesione al Protocollo devono essere istituiti i sistemi di sorveglianza, allarme rapido, emergenza e capacità di risposta.

Pianificazione, coordinamento e indicatori di performance

Le Parti devono elaborare e mantenere piani di gestione idrica, anche in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, preferibilmente per bacino idrografico o falda sotterranea. Devono inoltre:

  • coordinare le autorità competenti a livello nazionale o locale;
  • mantenere un quadro giuridico e istituzionale per il controllo delle norme sulla qualità dell’acqua potabile;
  • prevedere accordi per il controllo e il conseguimento degli altri standard e livelli di prestazione.

Il Protocollo richiede anche la definizione di indicatori, la raccolta e valutazione dei dati e la pubblicazione periodica dei risultati e delle valutazioni sui progressi.

Sistema di risposta, emergenze e informazione al pubblico

Le Parti devono predisporre sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido, piani di emergenza e capacità di risposta per individuare, notificare e affrontare epidemie o rischi connessi all’acqua, incluse situazioni di inquinamento o eventi meteorologici estremi. È prevista la comunicazione tempestiva al pubblico interessato quando vi sia un rischio imminente per la salute pubblica.

Sensibilizzazione, formazione, ricerca e accesso alle informazioni

Il Protocollo impone iniziative di sensibilizzazione del pubblico, istruzione e formazione del personale, ricerca e sviluppo di strumenti efficaci sotto il profilo dei costi e sistemi informativi integrati. Le autorità devono rendere disponibili al pubblico le informazioni rilevanti su obiettivi, piani, sistemi di allarme, emergenza e attività di educazione, con limiti solo nei casi tassativamente indicati e con interpretazione restrittiva delle eccezioni.

Cooperazione internazionale e acque transfrontaliere

Le Parti cooperano tra loro e, se necessario, si prestano assistenza reciproca per attuare il Protocollo. Per le acque transfrontaliere è prevista una cooperazione rafforzata, con scambio di informazioni, piani congiunti o coordinati, armonizzazione degli accordi esistenti e consultazioni reciproche sugli effetti negativi per la salute umana.

Riunione delle Parti, controllo e segretariato

È istituita una riunione delle Parti, con prima sessione entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Protocollo e riunioni ordinarie almeno ogni tre anni. Tale sede svolge funzioni di verifica dell’attuazione, adozione di linee guida, raccomandazioni, regolamento interno e eventuali modifiche al Protocollo. Il segretariato è svolto dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa e dal Direttore regionale dell’OMS per l’Europa.

Disposizioni finali del Protocollo

Il Protocollo disciplina anche modifica, voto, composizione delle controversie, sottoscrizione, ratifica, adesione, entrata in vigore, denuncia e depositario. In particolare, entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica/adesione; per gli aderenti successivi, opera il novantesimo giorno dal deposito del relativo strumento. La denuncia è possibile dopo tre anni dall’entrata in vigore, con effetti dal novantesimo giorno dalla ricezione della notifica.

Clausola finanziaria e entrata in vigore della legge italiana

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni devono operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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