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Legge

LEGGE 10 aprile 2026, n. 68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

Normativa italiana26G00085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione del Protocollo del 1993 alla Convenzione di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca. Individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle capitanerie di porto come autorità competente e consente una dichiarazione UE al deposito della ratifica. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Ratifica dell’Accordo di Città del Capo 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca

Ratifica e attuazione dell’Accordo di Città del Capo sulla sicurezza delle navi da pesca

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo di Città del Capo del 2012, relativo all’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca. Il provvedimento disciplina anche l’ordine di esecuzione nell’ordinamento interno e gli adempimenti connessi al deposito dello strumento di ratifica.

Ambito dell’intervento

L’intervento riguarda esclusivamente l’Accordo internazionale richiamato, compreso il relativo Annesso, e ne rende possibile l’applicazione interna a partire dalla sua entrata in vigore internazionale.

Autorità competente

Ai fini della legge, l’autorità competente per dare esecuzione alle disposizioni dell’Accordo è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Dichiarazione al momento della ratifica

Il Governo è autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione prevista dall’allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio del 17 febbraio 2014.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività previste utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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