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Legge

L.R. Sardegna 2/2017

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 2 del 2017 modifica l’art. 13 della l.r. n. 25/1988 sulle compagnie barracellari, disciplinando il rilascio della patente vidimata dal sindaco per ciascun componente e demandando a un decreto regionale le caratteristiche di uniformi, distintivi e identificativi dei mezzi, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari. La norma è ancora formalmente vigente, ma con portata limitata alla disciplina organizzativa delle compagnie barracellari.

Modifiche alla disciplina delle compagnie barracellari: patente, uniformi e segni distintivi

Modifiche alla disciplina delle compagnie barracellari

La legge regionale della Sardegna 3 marzo 2017, n. 2 interviene sulla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, limitatamente alla disciplina dell’immissione in servizio dei componenti delle compagnie barracellari. Il provvedimento aggiorna in particolare le regole relative alla patente individuale e agli elementi distintivi dell’abbigliamento e dei mezzi operativi.

Patente di servizio per i componenti della compagnia

Ogni componente della compagnia deve ricevere una patente vidimata dal sindaco. Il tipo di patente e le modalità di rilascio sono demandati a un decreto dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

Uniformi, distintivi e identificativi dei mezzi

Lo stesso decreto regionale deve stabilire anche:

  • le caratteristiche delle uniformi;
  • i relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare;
  • gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi;
  • l’obbligo di utilizzo e le modalità d’uso.

Nella definizione di tali elementi deve essere rispettato il divieto di assimilazione alle uniformi militari.

Ambito applicativo

La legge opera esclusivamente nell’ordinamento regionale sardo e si inserisce nella disciplina organizzativa e funzionale delle compagnie barracellari. Non introduce limiti temporali di applicazione né regimi transitori specifici.

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