Ordinanza n. 10/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’Ordinanza n. 153 del 07.10.2025 notificata al ricorrente e avente a oggetto la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abitativo (art. 31, comma 2, D.P.R 380/2001) con cui il Responsabile dell’Unità Organizzativa ‘Urbanistica-Assetto del Territorio-Ambiente’ del Settore Ufficio Urbanistica del Comune di Taurisano (LE) ha ordinato al Sig. Roppoca Mario di demolire a propria cura e spese le opere relative al Foglio n. 14 particelle n. 546 e 547 per cui è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 28/2011 del 29.09.2011 e di ripristinare lo stato legittimo dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica della predetta ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio, con ordine di ripristino dello stato legittimo dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che gli ha ingiunto di demolire, entro novanta giorni dalla notificazione, opere riferite alle particelle catastali indicate nell'atto e di ripristinare lo stato legittimo dei luoghi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specificamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di demolizione. La misura è stata concessa in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, dell'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e della necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni sollevate. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abitativo
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata; l'ordinanza cautelare non ne offre una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti le ragioni per sospendere interinalmente gli effetti dell'atto impugnato in attesa dell'approfondimento delle questioni e della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un'ordinanza di demolizione può essere disposta quando la natura del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare l'integrità della decisione di merito rendano opportuno evitare, nelle more del giudizio, l'esecuzione dell'atto.
- Quando le questioni prospettate con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →