Ordinanza n. 26/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento, del decreto intimante la cancellazione della classe V del corso di studi ITE indirizzo Turismo Scuole Loviss srl funzionante nell’a. s. 2025/2026, rubricato al protocollo AOODRMA 0030991 del 30/10/2025, notificato in pari data dal Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale Ufficio I (cfr. all.to n°1/a), con tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e/o connessi, richiamati e posti a motivazione dell’atto impugnato, ivi compresi la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo rubricata al protocollo AOODRMA 0008718 del 01/04/2025 (cfr. all.to n°1/c), il decreto di revoca della parità rubricato al protocollo AOODRMA 0001338 del 24/07/2025 e la comunicazione AOODRMA 0028546 del 10/10/2025-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di cancellazione della classe V del corso di studi ITE, indirizzo Turismo, per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti, compreso il decreto di revoca della parità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare della scuola paritaria ha impugnato il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la cancellazione della classe V del corso ITE, indirizzo Turismo, funzionante nell'anno scolastico 2025/2026, chiedendone la sospensione cautelare. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, il decreto di revoca della parità e una successiva comunicazione dell'amministrazione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la ricorrente ha lamentato un pregiudizio derivante dalla cancellazione della classe e ha dedotto l'assenza di comunicazione agli alunni interessati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, ha considerato che l'estrema brevità del periodo di attivazione della classe quarta, composta da una sola alunna pur portata a scrutinio, non integrasse il proseguimento effettivo del corso di studi e giustificasse la cancellazione della classe V, applicando specularmente i principi già affermati dal TAR Marche nella sentenza n. 120/2022. Ha inoltre escluso l'obbligo di comunicazione agli alunni interessati, rilevando che essi avevano potuto trasferirsi presso altro istituto nelle more della decisione. Quanto al pregiudizio della scuola, lo ha ritenuto recessivo anche perché la ricorrente era stata informata sin dalla nota dell'USR del 24 aprile 2025 della possibilità di conservare soltanto la classe terza sino a esaurimento e, nonostante ciò, aveva attivato un'ulteriore classe. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La prosecuzione di un corso di studi non può essere riconosciuta quando la classe precedente sia stata attivata per un periodo estremamente breve e risulti composta da una sola alunna, anche se questa sia stata portata a scrutinio, qualora tali circostanze dimostrino l'assenza di un effettivo proseguimento del corso.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio lamentato da una scuola privata può essere ritenuto recessivo quando l'amministrazione abbia previamente informato l'istituto della possibilità di conservare soltanto una classe sino a esaurimento e l'istituto abbia comunque attivato un'ulteriore classe.
- Non sussiste un obbligo di comunicazione individuale agli alunni interessati dalla cancellazione di una classe quando essi abbiano avuto la possibilità concreta di trasferirsi presso altro istituto nelle more della decisione giudiziaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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