Sentenza del 09/02/2015 n. 922 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Riscossione - ruoli - impugnazione dell'estratto di ruolo - possibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo acquisito autonomamente, senza aver ricevuto una richiesta di pagamento, una cartella di pagamento o altro atto con cui l'ente impositore o il concessionario avesse manifestato concretamente la volontà di riscuotere i tributi. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o nullità del ruolo e delle cartelle, l'omessa notifica, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti. La Commissione ha ritenuto che l'estratto di ruolo fosse un atto interno, privo di autonoma lesività, e che mancasse quindi un interesse attuale e concreto ad agire.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. L'estratto di ruolo, isolatamente considerato e non collegato a una formale richiesta di pagamento o ad altro atto impugnabile, non consente di contestare in giudizio l'iscrizione a ruolo. Il contribuente potrà far valere le proprie ragioni qualora in futuro riceva una cartella, un'intimazione di pagamento o altro atto idoneo a rendere attuale la pretesa tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La norma richiede un interesse ad agire concreto, attuale e collegato a una lesione effettiva. La mera conoscenza di dati contenuti in un atto interno della riscossione non è sufficiente se non è accompagnata da una richiesta di pagamento o da un atto che manifesti la pretesa tributaria.
Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 6610/2013
È richiamato il principio secondo cui l'impugnazione di un atto interno della procedura di riscossione è inammissibile quando non sia collegata a un atto esterno e lesivo, quale una cartella o una formale richiesta di pagamento.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo ottenuto spontaneamente dal contribuente, se non accompagnato da una cartella notificata o da una concreta richiesta di pagamento, normalmente non è autonomamente impugnabile.
- Per agire in giudizio deve esistere una pretesa tributaria attuale e concretamente lesiva, manifestata dall'ente impositore o dal concessionario attraverso un atto esterno.
- Le contestazioni relative a omessa notifica, prescrizione, decadenza o nullità del ruolo devono essere solitamente proposte quando viene notificato un atto di riscossione impugnabile, salvo diverse ipotesi previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
- La mancata notifica di una cartella non rende automaticamente impugnabile l'estratto di ruolo: occorre verificare se vi sia comunque un atto successivo che renda attuale la pretesa.
- La decisione non esclude la possibilità di contestare il credito in futuro; rinvia semplicemente la tutela al momento in cui la pretesa venga formalmente esternata e produca un concreto pregiudizio.
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