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Legge

L.R. Piemonte 37/2009

"Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 37/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese promuove interventi per genitori separati o divorziati nei tre anni successivi a separazione o divorzio, in grave difficoltà economica e psicologica, specie se perdono la casa familiare e devono pagare il mantenimento. Prevede centri di assistenza e mediazione familiare, programmi con sostegno abitativo, legale e psicologico, contributi economici, monitoraggio biennale e copertura finanziaria per il biennio 2010-2011.

Sostegno ai genitori separati e divorziati in difficoltà

Sostegno ai genitori separati e divorziati in difficoltà

La legge della Regione Piemonte disciplina un insieme di misure di tutela e sostegno rivolte ai genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà economica e psicologica. L’obiettivo è favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e ორივi i genitori e garantire condizioni minime di autonomia e dignità personale.

Finalità e destinatari

La disciplina è rivolta ai genitori:

  • separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;
  • divorziati, nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

Gli interventi sono pensati per chi si trovi in grave difficoltà economica e psicologica, in particolare a seguito di provvedimento giudiziale che assegni la casa familiare all’altro coniuge e imponga il pagamento dell’assegno di mantenimento. La finalità è consentire a tali soggetti di continuare a svolgere il ruolo genitoriale.

Azioni regionali di supporto e informazione

La Regione promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni e altri soggetti operanti a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati o divorziati, per creare reti di assistenza omogenee sul territorio regionale.

Inoltre, nel rispetto della normativa statale e delle competenze istituzionali degli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente presso i soggetti del sistema integrato dei servizi sociali un’adeguata informazione sul diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. È richiamata anche l’esigenza di assicurare una comunicazione congiunta da parte della Regione a ciascun genitore sulla situazione e sugli interventi riguardanti i figli minori, anche su richiesta di almeno uno dei genitori, sempre nel rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Centri di assistenza e mediazione familiare

La Regione promuove e sostiene, anche mediante convenzioni con gli enti locali titolari dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.

Questi centri hanno la funzione di aiutare la coppia nella fase di separazione o divorzio a raggiungere un accordo sulle modalità di affidamento condiviso dei figli, secondo la legge statale sulla separazione dei genitori e l’affidamento condiviso.

I centri possono essere:

  • parte integrante dei Centri per le famiglie;
  • parte dei consultori familiari;
  • promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, senza fini di lucro e con comprovata esperienza nel settore, operanti in raccordo con la rete dei consultori.

Devono esserne previsti almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale e il personale deve possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la Commissione consiliare competente, deve definire articolazione territoriale e finanziamento dei centri.

Programmi di assistenza e mediazione familiare

La Regione valorizza, nell’ambito dei programmi di integrazione socio-sanitaria territoriale, specifici programmi di assistenza e mediazione familiare.

Tali programmi comprendono:

  • soluzioni abitative temporanee per genitori separati o divorziati in grave difficoltà economica quando la casa familiare sia stata assegnata all’altro coniuge;
  • servizi informativi e di consulenza legale per rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale, nel rispetto della disciplina sullo scioglimento del matrimonio e sull’affidamento condiviso;
  • percorsi di supporto psicologico per superare il disagio, recuperare l’autonomia e mantenere il ruolo genitoriale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di finanziamento e i criteri e le modalità di accesso agli interventi.

Interventi di sostegno abitativo ed economico

Nell’ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, la Regione individua interventi specifici per genitori separati o divorziati in grave difficoltà.

La Giunta regionale stabilisce, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, modalità, criteri e limiti di reddito per accedere a tali misure, tenendo conto anche di eventuali benefici economici previsti dalla legge.

È inoltre previsto che la Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisca le modalità per attribuire interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà, le fasce di reddito, i criteri, nonché procedure e termini per la presentazione delle domande di contributo.

Cumulabilità, esclusioni e monitoraggio

I finanziamenti concessi sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, salvo diversa disposizione delle norme stesse.

Sono esclusi dai benefici i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

La Giunta regionale deve presentare ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione sulle attività e sui programmi attuati, sull’entità e sui beneficiari dei contributi erogati, nonché sull’andamento e sulla funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e sull’assegnazione delle strutture abitative.

Disciplina finanziaria e decorrenza

Per l’attuazione della legge nel biennio 2010-2011 è autorizzata una spesa complessiva di 3 milioni di euro per ciascun anno, a valere su specifica unità previsionale di base e con copertura mediante le risorse finanziarie individuate secondo la normativa contabile regionale richiamata.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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