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Legge

L.R. Piemonte 38/2009

"Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 38/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 38/2009 adegua varie discipline settoriali alla direttiva 2006/123/CE, sostituendo in più casi le autorizzazioni con dichiarazioni di inizio attività o SCIA. Interviene su turismo, estetista, acconciatore, tintolavanderia, artigianato, concessioni demaniali, attività nautiche e alcune regole del commercio. Contiene norme transitorie per i procedimenti già avviati e abrogazioni espresshe di disposizioni incompatibili.

Attuazione della direttiva servizi nel mercato interno in Piemonte

Attuazione della direttiva servizi nel mercato interno in Piemonte

La legge regionale del Piemonte n. 38 del 2009 adegua una pluralità di discipline settoriali alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. L’intervento mira a semplificare l’accesso e l’esercizio di numerose attività economiche nel territorio regionale, sostituendo dove previsto i regimi autorizzatori con dichiarazioni di inizio attività o SCIA e ridefinendo controlli, requisiti e sanzioni.

Ambito generale e finalità

La Regione dichiara di adeguare la normativa regionale in materia di:

  • turismo;
  • attività di estetista e acconciatore;
  • artigianato;
  • commercio;
  • attività nautiche;
  • concessioni demaniali.

Viene affermata la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE.

Turismo: strutture ricettive alberghiere

Per le aziende alberghiere viene introdotta la dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente, su modulistica regionale disponibile anche telematicamente. Per l’esercizio sono richiesti i requisiti di pubblica sicurezza, prevenzione incendi se dovuti e requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Il comune trasmette copia della dichiarazione all’ASL per la vigilanza e, per fini informativi, alla provincia e all’agenzia locale di accoglienza e promozione turistica. Ogni variazione dei dati dichiarati va comunicata entro 10 giorni.

Per la classificazione alberghiera si applicano procedure semplificate analoghe alla DIA; la denuncia si presenta al comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione in corso.

Sono previste sanzioni amministrative:

  • da 2.000 a 6.000 euro per chi gestisce un’azienda alberghiera senza DIA;
  • da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’obbligo di comunicare le variazioni di cui sopra.

Turismo: agenzie di viaggio e turismo

L’apertura delle agenzie di viaggio e turismo è assoggettata a dichiarazione di inizio attività al comune dove ha sede l’agenzia. Restano possibili le specifiche autorizzazioni di settore eventualmente richieste per attività particolari. È richiesto il possesso dei requisiti di pubblica sicurezza.

La denominazione dell’agenzia non deve creare confusione nel consumatore né coincidere con quella di comuni o regioni italiane, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Il comune trasmette copia della DIA alla provincia. Le variazioni rilevanti vanno comunicate entro 10 giorni. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate non richiede DIA ma semplice comunicazione al comune.

Sul piano professionale, il titolare o un collaboratore/dipendente deve possedere la direzione tecnica, con conoscenze di amministrazione, tecnica, legislazione e geografia turistica e di almeno due lingue straniere. Se il direttore tecnico viene meno, un nuovo direttore deve essere proposto entro 90 giorni, pena sospensione dell’attività fino alla nomina.

Il possesso dei requisiti è accertato dalla provincia; in mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento professionale, essi possono essere dimostrati con esame di idoneità. Sono richiesti anche locali e attrezzature idonei; per la vendita al pubblico servono locali accessibili e distinti, salvo le attività svolte esclusivamente online o a distanza.

Sono disciplinati i provvedimenti di sospensione e cessazione: in caso di mancanza della DIA l’attività cessa; in caso di dichiarazioni mendaci o sopravvenuta perdita dei requisiti, il comune diffida, può sospendere fino a 60 giorni e poi cessare l’attività se non avviene il ripristino.

Turismo: professioni del settore, maestri di sci e guide alpine

La legge interviene anche su maestri di sci, scuole di sci e guide alpine, con adeguamenti ai principi di riconoscimento professionale e alle regole per cittadini comunitari.

Per le scuole di sci:

  • il riconoscimento è attribuito dalla comunità montana competente, sentito il comune;
  • l’iscrizione avviene in apposito elenco;
  • la comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni e approva le variazioni dell’elenco regionale.

Per le guide alpine, ai cittadini comunitari che intendono esercitare in Piemonte, stabilmente o temporaneamente, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Professioni turistiche

Per guide turistiche e accompagnatori turistici sono introdotti criteri di riconoscimento dei titoli conseguiti in altre regioni italiane o all’estero, tenendo conto delle regole europee per i cittadini UE e del regolamento statale per i cittadini di altri Stati esteri.

Sono previste abilitazioni dirette per:

  • laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia, o titolo equipollente, per l’attività di guida turistica, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento;
  • laurea o diploma universitario in materia turistica, o titolo equipollente, per l’attività di accompagnatore turistico, previa eventuale verifica delle conoscenze specifiche.

La Giunta regionale disciplina criteri e modalità delle verifiche. Viene inoltre previsto che:

  • la Giunta individui le professioni turistiche con particolari rischi per gli utenti e disciplini l’assicurazione di responsabilità civile;
  • le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali possano operare sul territorio regionale quando accompagnano gruppi lungo itinerari che iniziano e terminano nella provincia di competenza;
  • tale regola non si applichi ai siti soggetti a limitazioni specifiche.

Estetista

L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico o al comune competente. La domanda deve essere corredata dalla documentazione sui macchinari elettromeccanici utilizzati, sull’idoneità dei locali, sulle eventuali prescrizioni del regolamento comunale e dalla dichiarazione di direzione dell’impresa da parte di persona qualificata.

Per ogni sede è necessario almeno un responsabile tecnico qualificato, che deve essere presente durante l’attività. Il comune trasmette la dichiarazione all’ASL e alla Camera di commercio competente. Ogni variazione va comunicata entro 10 giorni.

La Giunta regionale definisce procedure e modulistica tipo. In caso di mancanza dei requisiti o di esercizio in contrasto con la normativa, il comune sospende previa diffida; se l’interessato non si adegua nel termine fissato dal regolamento comunale, ordina la chiusura. I provvedimenti di chiusura sono comunicati alla Camera di commercio.

È inoltre precisato che alle determinazioni sull’accertamento dei requisiti non possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.

Acconciatore

Anche l’attività di acconciatore è assoggettata a dichiarazione di inizio attività al SUAP o al comune territorialmente competente. La DIA deve essere accompagnata dalla documentazione sull’idoneità dei locali, sulle prescrizioni comunali e dalla dichiarazione di direzione dell’impresa da parte di persona qualificata.

Per ogni sede è obbligatorio almeno un responsabile tecnico qualificato, presente durante l’attività.

Il comune invia copia della dichiarazione all’ASL e alla Camera di commercio. Le variazioni devono essere comunicate entro 10 giorni.

Se vengono meno i requisiti o l’attività è svolta in violazione della normativa, il comune sospende previa diffida e, in caso di mancato adeguamento, ordina la chiusura. La Camera di commercio riceve copia dei provvedimenti. La Giunta regionale disciplina procedure e modulistica tipo.

Tintolavanderia

L’attività di tintolavanderia è soggetta a SCIA da presentare al SUAP secondo la disciplina statale sullo sportello unico per le attività produttive.

Per ogni sede deve essere indicato un responsabile tecnico, che può essere il titolare, un socio lavorante, un collaboratore familiare, un dipendente o altro addetto dell’impresa, purché in possesso dell’idoneità professionale richiesta dalla legge statale. La Giunta regionale stabilisce contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi e individua i diplomi pertinenti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comune esercita vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti, ferme restando le competenze sanitarie e ambientali.

Artigianato

La Regione promuove i centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti con requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane. Sono previste forme di accreditamento e incentivazione.

La Giunta regionale definisce modalità e criteri di finanziamento per la costituzione e per le attività istituzionali affidate ai centri.

Concessioni demaniali

La modifica introdotta alla disciplina regionale sulle concessioni esclude dall’applicazione della norma i provvedimenti preordinati all’esercizio di attività di servizi, anche se attinenti a rinnovi.

Attività nautiche

Nella disciplina della navigazione interna vengono soppressi alcuni requisiti territoriali connessi alla residenza o alla sede legale in province piemontesi e viene eliminata un’ulteriore previsione del medesimo articolo, con effetto di semplificazione dell’accesso alle attività nautiche disciplinate.

Disposizioni sul commercio e sulla somministrazione

La legge apporta alcune modifiche alla disciplina regionale della somministrazione di alimenti e bevande, tra cui l’eliminazione di un riferimento soggettivo legato ai titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti.

È inoltre modificata la normativa sul commercio per sostituire i riferimenti alle autorizzazioni con quelli alle dichiarazioni di inizio attività, in coerenza con la riforma generale.

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

La Regione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni per rendere efficaci i controlli sulle dichiarazioni di inizio attività.

Gli enti locali devono adeguare la propria normativa dalla data di entrata in vigore della legge.

Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore e aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazioni per le attività disciplinate, resta applicabile la normativa previgente fino alla conclusione.

La legge abroga numerose disposizioni regionali incompatibili, in particolare varie norme su turismo, professioni turistiche, estetista, acconciatore, guida alpina, somministrazione di alimenti e bevande e altre previsioni collegate.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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