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Messaggio

Messaggio numero 190 del 5-7-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce chi, tra i pensionati, è tenuto a dichiarare i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2000 entro il 31 luglio 2001, chi è escluso dall’obbligo e quali redditi vanno indicati. Fornisce inoltre indicazioni per la dichiarazione preventiva per il 2001, le modalità di acquisizione dei redditi e il modello da utilizzare.

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Il messaggio INPS del 5 luglio 2001 fornisce istruzioni applicative sul divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il documento chiarisce gli obblighi dichiarativi relativi ai redditi conseguiti nel 2000, indica le categorie di pensionati escluse dall’obbligo e disciplina anche la dichiarazione preventiva per l’anno 2001.

Premessa normativa e termine di presentazione

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992 prevede che i titolari di pensione debbano comunicare all’ente erogatore i redditi da lavoro autonomo dell’anno precedente entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione IRPEF.

Per i titolari di pensione con decorrenza entro il 2000, soggetti al divieto parziale di cumulo per l’anno 2000, la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2000 deve essere presentata entro il 31 luglio 2001, termine di scadenza della dichiarazione dei redditi per il 2000.

Pensionati esclusi dall’obbligo dichiarativo

Non sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 2000, perché non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti pensionati:

  • titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 1994, purché abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, se i requisiti sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti sono stati perfezionati entro il 1994 e, al 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di assicurazione e contribuzione e di 52 anni di età, ovvero di almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, se i requisiti sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti sono stati perfezionati entro il 1994 e, al 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di assicurazione e contribuzione e di 55 anni di età;
  • titolari di pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, computando anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, se già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di comunicare eventuali redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2000.

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarazione

Devono invece presentare la comunicazione entro il 31 luglio 2001 i pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra indicate e che, pertanto, sono soggetti al divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo.

Situazioni particolari e casi di esclusione dal divieto

Il messaggio richiama alcune ipotesi in cui il divieto non opera o opera con limiti specifici:

  • per i titolari di pensione di vecchiaia e di assegno di invalidità, l’incumulabilità non si applica se il reddito complessivo annuo da attività dipendente o autonoma non supera l’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per il 2000, la soglia indicata è pari a lire 9.380.800;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
  • le indennità percepite dagli amministratori locali ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • sono cumulabili anche le indennità percepite dai giudici onorari aggregati;
  • i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.

Modalità di determinazione dei redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Modello da utilizzare

La comunicazione dei redditi da lavoro autonomo può essere resa tramite il Modello 503 AUT allegato al messaggio. L’INPS precisa tuttavia che restano valide anche le dichiarazioni presentate senza l’utilizzo di tale modulo.

Dichiarazione preventiva per l’anno 2001

Per effetto del comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto n. 503/1992, introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli enti previdenziali effettuano in via provvisoria le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.

I pensionati soggetti al divieto di cumulo e che svolgono attività autonoma nel corso del 2001 devono quindi comunicare il reddito presunto per tale anno. Le trattenute operate in via preventiva saranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, da presentare entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF relativa al medesimo anno.

Il messaggio richiama inoltre che, dal 1° gennaio 2001, per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

  • le pensioni di vecchiaia a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme esonerative, esclusive, sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata;
  • è inoltre prevista la piena cumulabilità delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro autonomo.

Acquisizione dei redditi e ricostituzione della pensione

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità già in uso.

Per i titolari di pensione di anzianità e di trattamenti di prepensionamento che raggiungono l’età per la pensione di vecchiaia, dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile si applica la disciplina di cumulo prevista per la pensione di vecchiaia.

Obblighi di dichiarazione a consuntivo e a preventivo

L’INPS precisa che:

  • devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione dichiarata a preventivo non abbia subito variazioni;
  • devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non sia variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

Contenuto del modello 503 AUT

L’allegato contiene il modello 503 AUT, denominato "Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo per l’erogazione delle prestazioni previdenziali". Il modello prevede l’indicazione:

  • dei dati anagrafici e del codice fiscale del pensionato;
  • della categoria e del numero della pensione;
  • della situazione per l’anno 2000, con indicazione se non è stata svolta attività autonoma, professionale o d’impresa oppure se l’attività è stata svolta e per quale periodo;
  • della situazione per l’anno 2001, con indicazione se non si svolge o se si svolge/svolgerà attività autonoma, professionale o d’impresa e per quale periodo;
  • dei redditi conseguiti o previsti per i due anni, distinguendo tra redditi da lavoro autonomo o d’impresa e redditi da lavoro professionale.

Il dichiarante attesta inoltre, sotto la propria responsabilità, la veridicità e completezza dei dati e si impegna a comunicare i redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF.

Avvertenza finale del modello

Il modello ribadisce che i redditi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere indicato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

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