Messaggio numero 569 del 27-6-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per ciascun figlio nato da parto gemellare o plurigemellare, ogni genitore conserva il diritto al congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001. Per richiedere ulteriori periodi di congedo per più figli gemelli occorrono domande separate sul nuovo Mod. AST.FAC.; resta fermo che per il parto plurimo non spettano ulteriori periodi di maternità obbligatoria.
Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare
Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare
Il documento fornisce chiarimenti applicativi sul diritto al congedo parentale in presenza di parto gemellare o plurigemellare, richiamando l’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità. Viene precisato come tale diritto si articoli per ciascun bambino nato e quali siano le modalità operative per la presentazione delle domande.
Riferimento normativo e diritto al congedo parentale
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino entro i primi otto anni di vita. Il documento chiarisce che, nei casi di parto gemellare o plurigemellare, tale diritto va riconosciuto separatamente per ciascun nato.
In sintesi, per ciascun figlio spettano i periodi di congedo parentale previsti dalla norma:
- fino a 6 mesi per la madre;
- fino a 7 mesi per il padre;
- con il limite complessivo di 10 o 11 mesi tra entrambi i genitori.
Modalità di fruizione e trattamento economico
Le modalità di fruizione dei periodi di congedo e i criteri relativi al trattamento economico restano quelli già stabiliti in applicazione della legge n. 53/2000 e richiamati nella circolare n. 109 del 6 giugno 2000. Il documento non introduce nuovi criteri, ma ribadisce la permanenza delle regole già vigenti.
Presentazione delle domande per figli gemelli o plurimi
Qualora il genitore intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale in presenza di due o più figli gemelli, deve presentare domande separate utilizzando il nuovo Mod. AST.FAC., predisposto per raccogliere le informazioni necessarie all’esame completo delle richieste. Il documento richiama, a tale riguardo, la circolare n. 103 dell’11 maggio 2001.
Esclusione di ulteriori periodi di maternità obbligatoria
Il documento specifica inoltre che, in caso di parto plurimo, non è previsto alcun diritto a ulteriori periodi di congedo di maternità, ossia di astensione obbligatoria. La precisazione riguarda esclusivamente il congedo di maternità e non incide sul diritto al congedo parentale per ciascun figlio.
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