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Legge

L.R. Valle d'Aosta 23/2007

Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 23/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 11 ottobre 2007, n. 23 modifica la disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento contenuta nella l.r. 48/1995, intervenendo sui criteri e sulle modalità di finanziamento. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le richieste presentate entro il 31 ottobre 2007 e per i progetti già inseriti nel programma 2007/2009 ma non ancora finanziati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche urgenti alla disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento

Modifiche urgenti alla disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene con urgenza sulla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, per aggiornare la disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento. Le modifiche riguardano la programmazione e il finanziamento degli interventi degli enti locali nell’ambito della finanza locale.

Interventi sulla disciplina del Fondo

Il provvedimento modifica l’articolo 17 della l.r. 48/1995, introducendo un nuovo comma e ritoccando il comma 2, e sostituisce integralmente l’articolo 21 della medesima legge. Dal testo fornito non emergono nel dettaglio i contenuti materiali delle singole modifiche, ma la legge risulta finalizzata ad adeguare le regole di accesso e gestione del Fondo per speciali programmi di investimento.

Disposizioni transitorie

La legge disciplina espressamente l’applicazione temporale delle nuove regole:

  • le modifiche all’articolo 17 si applicano anche alle richieste formulate dagli enti locali entro il 31 ottobre 2007, ai fini dell’inserimento nel programma del Fondo relativo al triennio 2009/2011;
  • la nuova disciplina dell’articolo 21 non si applica ai progetti già inseriti nel programma del Fondo relativo al triennio 2007/2009, ma non ancora finanziati.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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