L.R. Valle d'Aosta 24/2007
Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 11 ottobre 2007, n. 24 modifica la disciplina degli interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane, sostituendo una lettera dell’art. 14 della l.r. 6/2003. La nuova regola si applica anche ai rapporti relativi a interventi già concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della legge. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane
Modifica della disciplina sugli interventi per imprese industriali e artigiane
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene in via urgente sulla disciplina degli interventi regionali a favore dello sviluppo delle imprese industriali e artigiane, modificando la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. Il contenuto è essenziale e riguarda una singola modifica sostanziale con effetto anche su taluni rapporti già in corso.
Ambito della modifica normativa
Il provvedimento sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 6/2003. Il testo consolidato fornito non riporta il nuovo contenuto della lettera sostituita, ma chiarisce che la disciplina vigente dell’art. 14, comma 1, lettera b), è quella risultante dalla modifica introdotta da questa legge.
Regime transitorio e applicazione ai rapporti pendenti
La legge prevede una clausola transitoria espressa: la nuova disciplina di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), come modificata, si applica anche ai rapporti derivanti da interventi già concessi ai sensi della l.r. 6/2003, purché tali interventi non siano ancora in fase di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
Il provvedimento è dichiarato urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Pertanto la sua efficacia decorre immediatamente dopo la pubblicazione.
Testo integrale
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