L.R. Puglia 33/2006
Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti (1) (1) Titolo sostituito dall'art.1 della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Puglia, le politiche regionali per la promozione dello sport e delle attività motorie, con particolare attenzione a impianti, accessibilità, inclusione sociale, scuola, salute e sostegno economico tramite programmi triennali e piani annuali. Restano esclusi i benefici per lo sport professionistico. La disciplina è stata aggiornata nel 2012 e nel 2017.
Norme regionali pugliesi per lo sviluppo dello sport per tutti
Norme regionali per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti
La legge disciplina la politica sportiva della Regione Puglia, riconoscendo allo sport e alle attività motorie una funzione educativa, sociale e di promozione del benessere psico-fisico. Il provvedimento definisce obiettivi, funzioni regionali, strumenti di programmazione e interventi a sostegno dell’attività sportiva, con attenzione particolare all’inclusione, alla scuola, alla salute e ai soggetti svantaggiati.
Finalità generali e principi di fondo
La Regione Puglia riconosce il valore dello sport e delle attività motorie per la formazione armonica della persona, la tutela del benessere psico-fisico, lo sviluppo di relazioni sociali inclusive e l’equilibrio con l’ambiente urbano e naturale.
Le finalità principali riguardano:
- il coordinamento degli interventi per diffondere la cultura sportiva e motoria, integrandola con politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie e sociali;
- la distribuzione equilibrata e congrua di impianti e spazi sportivi, per garantire la partecipazione di tutti in ambienti sicuri, sani e accessibili anche alle persone con disabilità.
La legge promuove lo sport dilettantistico senza fini di lucro, lo sviluppo e la qualificazione degli impianti, l’acquisto di attrezzature, il sostegno al volontariato sportivo, l’integrazione con turismo, cultura, economia, infrastrutture e mobilità, la diffusione nelle scuole, il sostegno agli istituti penali minorili e ai minori a rischio, la ricerca scientifica e tecnologica e l’accesso dei disabili ai percorsi sportivi ed educativi. Sono inoltre promossi progetti scolastici, in particolare nella scuola primaria, per corretti stili di vita, attività fisica e migliore alimentazione.
Resta espressamente escluso dai benefici della legge lo sport professionistico, pur riconosciuto come fenomeno promozionale.
Definizioni rilevanti
La disciplina contiene definizioni utili per l’applicazione della legge.
In particolare, vengono definiti:
- sport e attività fisico-motorie: qualsiasi attività fisica, organizzata o meno, finalizzata a formazione, educazione, espressione, miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, relazioni sociali e anche risultati competitivi;
- attività fisica adattata: attività fisica o sportiva praticabile da persone con limitazioni fisiche o mentali, o con alterazioni delle grandi funzioni, inclusi soggetti con bisogni educativi speciali, patologie croniche stabili, persone diversamente abili e anziane;
- impianto sportivo: spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso, destinato principalmente ad attività sportive;
- area sportiva attrezzata: area, anche non specificamente destinata allo sport, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati;
- attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, compresi gli ausili per le persone disabili.
Sono inoltre precisati gli acronimi CONI, CIP, FSN, EPS, DSA, MIUR e USR.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di programmazione, promozione, coordinamento e supporto in materia sportiva.
Tra le principali funzioni rientrano:
- monitoraggio, studi, ricerche, banche dati e reti informative, anche in collaborazione con enti locali, CONI, CIP, federazioni, enti di promozione, discipline sportive associate, università e altri soggetti competenti;
- programmazione degli impianti e degli spazi destinati allo sport, esclusi quelli scolastici, per favorire fruizione, equilibrio territoriale, adeguamento e qualificazione delle strutture;
- accesso al credito per acquisto, adeguamento, realizzazione e gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;
- promozione dell’avviamento alla pratica sportiva per bambini, giovani, minori a rischio di devianza o inseriti nel circuito penale, anziani, immigrati e persone con disabilità o in situazione di svantaggio;
- formazione e qualificazione degli operatori;
- tutela dei praticanti, anche mediante standard e requisiti per l’esercizio delle attività;
- tutela della salute tramite coordinamento delle funzioni sanitarie sulla pratica agonistica e non agonistica, con istituzione del libretto sanitario dello sportivo;
- interventi di promozione dell’attività motoria e sportiva come strumento di prevenzione, mantenimento e recupero della salute, e come opportunità educativa per i minori a rischio;
- sostegno alla salute mentale e alla rieducazione dei detenuti adulti e minori, in raccordo con le politiche sociali integrate;
- organizzazione di convegni e seminari;
- iniziative per le pari opportunità nello sport, contro ogni forma di disagio, svantaggio o discriminazione sociale o sessuale e per le diverse disabilità.
Strumenti di programmazione
La programmazione regionale è organizzata su base triennale e annuale.
La Giunta regionale definisce con cadenza triennale le “Linee guida per lo sport”, entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente. Le linee guida fissano:
- gli obiettivi del triennio;
- i criteri e le modalità di verifica del loro raggiungimento;
- i criteri per individuare le priorità del programma operativo annuale.
In prima applicazione, le linee guida dovevano essere approvate entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo.
Sempre nell’ambito delle linee guida triennali, la Giunta approva annualmente, entro 60 giorni dalla legge di bilancio, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, che individuano:
- i destinatari delle provvidenze;
- priorità e tempi di realizzazione;
- modalità e criteri per concedere finanziamenti e contributi;
- risorse strumentali e finanziarie necessarie.
Interventi, contributi e servizi per cittadini e famiglie
Gli interventi regionali possono realizzarsi anche tramite convenzioni e collaborazione con enti locali, CONI, CIP, MIUR/USR, università pugliesi, Centro giustizia minorile per la Puglia, federazioni, discipline sportive associate, associazioni benemerite ed enti di promozione sportiva riconosciuti.
Sono previsti, in particolare:
- contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di rilievo almeno regionale;
- contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per persone con disabilità mentale, fisica o sensoriale;
- campagne informative per diffondere la cultura sportiva, migliorare il benessere psico-fisico e promuovere il corretto esercizio delle attività sportive;
- il Servizio buoni sport, destinato anche alla copertura totale o parziale delle spese sportive sostenute dalle famiglie in disagio economico, per consentire la pratica sportiva a minori, persone con disabilità, anziani e immigrati, presso strutture qualificate e gestite da soggetti pubblici o privati;
- esenzioni dalle spese per visite medico-sportive obbligatorie e certificazioni per attività non agonistica, secondo le direttive regionali;
- modalità di concessione del Servizio buoni sport da parte dei Comuni.
Sport, scuola, salute e inclusione
La legge attribuisce un ruolo centrale alla scuola e alla prevenzione sanitaria.
La Regione promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, il CONI, il CIP e gli enti di promozione sportiva. È inoltre garantito ai disabili l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nei limiti delle capacità individuali, insieme agli altri alunni.
Sono previsti interventi specifici per:
- minori a rischio di devianza o già inseriti nel circuito penale, anche attraverso attività sportive negli istituti penali minorili e progetti di reinserimento sociale;
- minori, anziani, immigrati e soggetti svantaggiati;
- pari opportunità e contrasto a ogni forma di discriminazione nello sport.
Sul versante sanitario, la Regione coordina le funzioni relative alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, anche mediante il libretto sanitario dello sportivo e le direttive per la certificazione e le eventuali esenzioni.
Ambito territoriale ed efficacia della disciplina
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Puglia e non ha portata generale sul territorio nazionale.
Il testo consolidato risulta aggiornato, con modifiche rilevanti introdotte nel 2012 e nel 2017, ma continua a disciplinare in via generale la programmazione e il sostegno regionale allo sport per tutte e per tutti.
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