L.R. Puglia 38/2006
Norme per il riconoscimento e il funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riconosce il Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari, ne individua gli organismi rappresentativi, ne definisce le finalità associative, culturali e ricreative senza scopo di lucro e consente il suo coinvolgimento in iniziative istituzionali e la stipula di convenzioni con l’amministrazione regionale. Non risultano limiti temporali di applicabilità.
Riconoscimento e funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari
Riconoscimento e disciplina del Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari
La legge regionale disciplina il riconoscimento del Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari e ne inquadra il ruolo nell’ambito dell’organizzazione regionale. Il provvedimento si applica esclusivamente alla Regione Puglia e riguarda il rapporto tra il Circolo, i suoi soci e l’amministrazione regionale.
Riconoscimento del Circolo
La Regione riconosce formalmente il Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari, insieme al relativo statuto. Il Circolo è costituito dai dipendenti in servizio e da quelli cessati per qualsiasi motivo.
Organismi e rappresentanza
Gli organismi del Circolo sono formati dai rappresentanti dei dipendenti, sia in servizio sia cessati. La composizione deve avvenire in conformità all’articolo 11 della legge n. 300 del 1970, richiamato come parametro per la rappresentanza interna.
Finalità associative e attività consentite
Il Circolo persegue finalità di colleganza tra i dipendenti e di valorizzazione dell’Ente Regione e della sua funzione. In particolare, può promuovere e gestire, senza scopo di lucro, attività:
- culturali;
- sociali;
- ricreative;
- sportive;
- turistiche;
- assistenziali. Può inoltre indire ogni manifestazione che gli organismi sociali ritengano opportuna per raggiungere tali obiettivi.
Coinvolgimento in iniziative istituzionali
Oltre agli obiettivi previsti dal proprio statuto, il Circolo può essere coinvolto dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale per l’organizzazione e l’attuazione di manifestazioni e altre iniziative socio-culturali e istituzionali.
Convenzioni con l’amministrazione regionale
L’amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il Circolo e con i suoi organismi. La finalità delle convenzioni è semplificare le procedure e i rapporti tra i dipendenti e l’amministrazione regionale.
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