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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 5 agosto 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A04244Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Determina il contributo annuale dovuto all’IVASS per il 2024 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, applicando ai premi incassati nel 2023 l’aliquota dello 0,55‰ per le imprese italiane e le sedi secondarie di imprese extra-UE e dello 0,14‰ per le imprese europee operanti in Italia. I premi sono decurtati degli oneri di gestione del 4,26%. Il versamento è effettuato direttamente all’IVASS secondo le modalità e i termini previsti, in due rate entro il 31 gennaio e il 31 luglio 2024.

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2024

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2024

Il decreto determina la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS per l’esercizio 2024, anche a copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il contributo è calcolato sui premi incassati nel 2023, al netto degli oneri di gestione.

Soggetti obbligati e aliquote

Il contributo è dovuto dai soggetti individuati dall’articolo 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, nelle seguenti misure:

  • 0,55 per mille dei premi incassati nel 2023 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di imprese extra-UE;
  • 0,14 per mille dei premi incassati in Italia nel 2023 dalle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Per determinare la base di calcolo, i premi sono depurati degli oneri di gestione, fissati al 4,26% dei premi con provvedimento IVASS del 22 novembre 2022, n. 124.

Modalità di contribuzione delle imprese europee ed esclusione

Per le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento, il contributo è corrisposto dalle rispettive rappresentanze situate in Italia ed è calcolato sui premi raccolti nel territorio italiano. Per le imprese europee che operano in libera prestazione di servizi, direttamente dal Paese d’origine o tramite rappresentanze situate in altri Paesi europei, il versamento compete alla casa madre ed è riferito alla totalità dei premi raccolti in Italia.

Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento e iscritte nell’elenco III in appendice all’Albo delle imprese.

Versamento e termini

Il contributo è versato direttamente all’IVASS secondo i termini e le modalità stabiliti dall’articolo 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e dai provvedimenti IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato, e n. 113 del 6 ottobre 2021. La disciplina richiamata prevede due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sulla base dell’aliquota dell’anno di riferimento.

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