L.R. Veneto 25/2025
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2026 dal 1° gennaio 2026 fino all’entrata in vigore del bilancio 2026-2028 e comunque non oltre il 30 aprile 2026. Durante tale periodo si applicano i limiti ordinari per dodicesimi sulle spese correnti, con esclusione di alcune spese obbligatorie, sanitarie, PNRR, cofinanziate UE e urgenti.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2026
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2026
La legge regionale disciplina, per la Regione del Veneto, l’avvio dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2026 in attesa dell’approvazione del bilancio pluriennale 2026-2028. La misura consente la gestione contabile iniziale dell’anno 2026 entro limiti temporali e di spesa definiti.
Ambito temporale di applicazione
L’esercizio provvisorio è autorizzato:
- dal 1° gennaio 2026;
- fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;
- in ogni caso non oltre il 30 aprile 2026.
La disciplina opera quindi solo in via transitoria, per il periodo iniziale del 2026, e cessa al momento dell’approvazione del nuovo bilancio oppure allo scadere del termine massimo.
Base contabile e stanziamenti utilizzabili
La gestione provvisoria deve avvenire sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come eventualmente modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso del 2025.
Durante l’esercizio provvisorio si applicano i principi della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 8 dell’allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Limiti di impegno della spesa
Nel periodo di esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente, per dodicesimi, solo:
- le spese correnti;
- le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro.
La regola dei dodicesimi costituisce il limite ordinario alla gestione della spesa fino all’approvazione del bilancio.
Spese escluse dai limiti dei dodicesimi
Non sono soggetti alle limitazioni previste per i dodicesimi gli stanziamenti relativi a:
- spese obbligatorie e d’ordine;
- spese per il finanziamento della sanità;
- spese per il finanziamento di accordi di programma;
- spese programmate nell’ambito del PNRR e del PNC;
- spese finanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile;
- spese relative a programmi cofinanziati dall’Unione europea, quando la mancata tempestiva attuazione comporterebbe il mancato rispetto degli impegni assunti;
- spese per interventi connessi a calamità naturali, lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- spese per la tutela dell’incolumità pubblica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026, in coerenza con la decorrenza dell’esercizio provvisorio.
Rilievo pratico
Si tratta di una disciplina tipicamente temporanea e riferita a un esercizio finanziario ormai definito; la sua utilità è limitata alla gestione provvisoria del bilancio regionale del Veneto nel primo scorcio del 2026.
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