Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35008/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 che aveva rigettato l'istanza di revoca/annullamento dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire. Motivi: 1) presunta mancanza di prova dell'irrevocabilità della sentenza esecutiva; 2) errata applicazione dell'art. 39 L. n. 724/1994 — dedotto che gli abusi edilizi sarebbero riferibili a più centri di interessi e che vi sarebbe un autonomo diritto a proporre domande di condono distinte, nonché contestazioni sul calcolo della volumetria (distinzione volumi tecnici/accessori) e sulla qualificazione come 'abuso di necessità'; 3) violazione del principio di proporzionalità (art. 8 CEDU) per età e gravi patologie del ricorrente (invalido 100% e 92 anni); 4) violazione degli artt. 38 e 39 L. n. 724/1994 avendo il ricorrente già corrisposto l'oblazione integralmente prima della sentenza di condanna.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione: primo motivo rilevato generico e in parte nuovo (questione del titolo esecutivo non dedotta al giudice dell'esecuzione); non occorre l'attestazione di cancelleria per provare la irrevocabilità quando il fatto non sia controverso. Secondo motivo manifestamente infondato e inconferibile in sede di legittimità: l'immobile va considerato unitario e il frazionamento delle domande di condono è stato ritenuto artificioso; la volumetria complessiva eccede i limiti di legge e la questione di fatto sul computo volumetrico non poteva essere posta per la prima volta in Cassazione. Terzo motivo inammissibile per carenza di interesse e genericità: il ricorrente è proprietario solo di un locale deposito, non delle abitazioni; il principio di proporzionalità va applicato ma non può sterilizzare ex post l'ordine di demolizione: età/patologie o il pagamento dell'oblazione non sono sufficiente a impedire l'esecuzione. Quarto motivo non rilevante. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni sul limite volumetrico (750 mc. e percentuali di ampliamento) debbano essere applicate considerando l'edificio come un complesso unitario; la presentazione di più istanze di sanatoria per singole porzioni può costituire artificioso frazionamento volto a eludere i limiti volumetrici.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Il principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU va valutato nell'esecuzione dell'ordine demolitorio (tutela della vita privata e del domicilio), ma non è assoluto: va bilanciato con l'interesse pubblico alla tutela dell'assetto urbanistico e ambientale; fattori come età e patologie del destinatario devono essere provati e valutati rigorosamente e non necessariamente impediscono l'esecuzione.

  • art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprese aggiunte, opere accessorie e superfetazioni successive; l'obbligo è di restituire lo stato dei luoghi (restitutio in integrum).

  • art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30/09/1989, n. 334)

    L'attestazione di cancelleria circa il passaggio in giudicato è un adempimento amministrativo interno: non è necessaria per la formazione del titolo esecutivo quando il passaggio in giudicato non è controverso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato ai sensi della giurisprudenza per l'addebito delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile dovuto a colpa del ricorrente; il Collegio ha fissato il versamento in € 3.000,00.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato in tema di reati edilizi: lo stato di necessità non esclude in genere la configurabilità del reato edilizio, dato che l'abitazione non può prevalere sull'interesse pubblico alla tutela del territorio e del paesaggio.

  • art. 32, comma 25, d.l. 30 novembre 2003, n. 269 (convertito in L. 326/2003)

    Richiamato per distinguere limiti volumetrici diversi (3.000 mc.); tuttavia, nel caso in esame le sanatorie erano state richieste ai sensi della L. 724/1994 e il diverso limite non poteva assorbire il problema dell'artificioso frazionamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili questioni di fatto nuove o non svolte in sede di giudizio di esecuzione; le deduzioni devono essere già state prospettate nelle fasi precedenti.
  • Non è richiesta l'attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato per la formazione del titolo esecutivo quando tale passaggio non è controverso: la sentenza irrevocabile ha intrinsecamente efficacia esecutiva.
  • L'ordine di demolizione riguarda l'immobile nel suo complesso, incluse aggiunte e superfetazioni: le singole domande di condono per porzioni dell'edificio possono essere considerate artificioso frazionamento se eludono i limiti volumetrici previsti dalla legge.
  • La proprietà trasferita a terzi non esclude l'operatività dell'ordine di demolizione; l'acquirente può rivalersi civilmente sul venditore, ma non blocca l'esecuzione.
  • Il principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU può giustificare misure attenuanti nell'esecuzione dell'ordine demolitorio, ma le circostanze invocate (età, salute, abitazione) devono essere provate e non possono essere frutto di inerzia o condotte elusive dell'autore dell'abuso; non sono automatici strumenti di sospensione dell'esecuzione.
  • Il pagamento dell'oblazione o la riduzione della stessa prevista dall'art. 39 L. 724/1994 non equivalgono di per sé al riconoscimento del diritto al condono né ad un ostacolo all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
  • Le conseguenze dell'ordine demolitorio (natura reale e ripristinatoria) si trasmettono agli aventi causa ed eredi; la morte dell'autore dell'abuso non estingue l'ordine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.