Ordinanza n. 205/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-CZ/L/Q/2023/100479 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla comunicazione trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro ai sensi dell'art. 44, comma 5, del d.l. n. 73/2022 e dell'art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998, finalizzata al rilascio di un visto di ingresso per lavoro stagionale, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. Il giudice ha rilevato la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per poter essere fatta valere nello Stato italiano e ha riservato ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza accogliere la richiesta di misure cautelari, in ragione dell'assenza di una procura alle liti idonea a produrre effetti nell'ordinamento italiano. La pronuncia non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio e lascia impregiudicata ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 44, comma 5, d.l. n. 73/2022
Richiamato quale base normativa della comunicazione trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione all'Ambasciata ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale ulteriore fondamento della comunicazione relativa al rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando la procura alle liti non presenta i requisiti necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano.
- La verifica della validità della procura alle liti costituisce una questione preliminare di rito che può impedire l'esame della domanda cautelare nel merito.
- Quando la decisione cautelare è adottata per una ragione di rito, il giudice può riservare ogni ulteriore valutazione sulla possibile inammissibilità dell'azione principale e compensare le spese della fase cautelare.
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