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Ordinanza

Ordinanza n. 205/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-CZ/L/Q/2023/100479 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202513650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla comunicazione trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro ai sensi dell'art. 44, comma 5, del d.l. n. 73/2022 e dell'art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998, finalizzata al rilascio di un visto di ingresso per lavoro stagionale, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. Il giudice ha rilevato la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per poter essere fatta valere nello Stato italiano e ha riservato ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza accogliere la richiesta di misure cautelari, in ragione dell'assenza di una procura alle liti idonea a produrre effetti nell'ordinamento italiano. La pronuncia non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio e lascia impregiudicata ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.l. n. 73/2022

    Richiamato quale base normativa della comunicazione trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione all'Ambasciata ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale ulteriore fondamento della comunicazione relativa al rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare non può essere accolta quando la procura alle liti non presenta i requisiti necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano.
  • La verifica della validità della procura alle liti costituisce una questione preliminare di rito che può impedire l'esame della domanda cautelare nel merito.
  • Quando la decisione cautelare è adottata per una ragione di rito, il giudice può riservare ogni ulteriore valutazione sulla possibile inammissibilità dell'azione principale e compensare le spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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