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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13213/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (la banca) hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato il giudizio di primo grado favorevole agli investitori: i clienti avevano chiesto il risarcimento per perdite derivanti dall'investimento in bond argentini, sostenendo che la banca non avesse assolto agli obblighi informativi durante tutta la durata del rapporto (fase postcontrattuale), non avendo informato del declassamento dei titoli e del rischio di default. La banca ha dedotto che né l'art.21 TUF né l'art.28 del Regolamento CONSOB n.11522/1998 impongono un obbligo generale di monitoraggio e di informazione continua in fase post-contrattuale, se non quando sia prestato un servizio di consulenza o gestione patrimoniale ovvero il contratto lo preveda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto che l'obbligo di informare la clientela per tutta la durata del rapporto non derivi né dall'art.21 del d.lgs. n.58/1998 né dall'art.28 del Regolamento CONSOB n.11522/1998 (né dai generali doveri di correttezza, buona fede e diligenza), salvo che non ricorra un contratto di gestione di portafogli o un servizio di consulenza che espressamente preveda tale obbligo. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata relativamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato; la Cassazione ha inoltre disposto che il nuovo giudice provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.58/1998 (TUF) art.21

    art.21, comma 1, lett. b)

    Non conferisce un obbligo generale di informazione continua in fase post-contrattuale da parte dell'intermediario, se non nei casi di gestione patrimoniale o consulenza quando previsto contrattualmente

  • Regolamento CONSOB n.11522/1998 art.28

    La norma, anche se detta obblighi informativi per specifiche fattispecie (es. derivati), non può essere interpretata come fonte di un dovere generale di monitoraggio e di informazione continua su tutti i prodotti per gli intermediari che non svolgono servizi di consulenza o gestione

  • Regolamento CONSOB n.16190/2007

    art.55 (recepisce in parte le disposizioni del precedente Regolamento)

    Richiamato per contestualizzare la disciplina regolamentare ma non ritenuto idoneo a imporre un obbligo di vigilanza/informazione continuativa al di fuori dei servizi di consulenza o gestione

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi dell'intermediario sono principalmente collocati nella fase pre-contrattuale e nell'esecuzione dell'ordine; non sussiste un obbligo generale di monitoraggio e di comunicazione continua dei rischi dopo l'acquisto, salvo diversa pattuizione contrattuale o la prestazione di servizi di consulenza/gestione.
  • Per ottenere successo in giudizio sul mancato avviso post-contrattuale, il cliente deve dimostrare l'esistenza di un obbligo specifico a carico dell'intermediario (es. clausole contrattuali, contratto di gestione o consulenza) o una normativa specifica che imponga l'obbligo per il caso concreto.
  • Le banche e gli intermediari devono documentare accuratamente le informazioni fornite al cliente al momento dell'investimento e il tipo di servizio prestato (esecuzione ordine vs consulenza/gestione); se non offrono consulenza/gestione, non si può fare affidamento su un obbligo generale di informazione continua.
  • Se si desidera tutela dal rischio di eventi successivi (declassamenti, segnali di default), è opportuno prevedere nel contratto servizi attivi di monitoraggio o clausole di reporting; in loro assenza la responsabilità dell'intermediario è limitata.
  • Le normative e i regolamenti specifici (es. disposizioni su derivati) possono prevedere obblighi particolari di comunicazione in determinate ipotesi, ma non estendono automaticamente un dovere generale di vigilanza a tutti i rapporti di intermediazione.

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