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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - della decisione del Comandante della Polizia locale di Civitanova Marche, di data ignota, « che sospende il servizio della Polizia Locale a Civitanova Alta, presa « in accordo con l’Amministrazione Comunale, a causa delle numerose difficoltà riscontrate dagli operatori, in vari punti del borgo, per una corretta ed equa applicazione delle norme del Codice della Strada », resa nota al ricorrente mediante p.e.c. del 3 ottobre 2025 di riscontro ad accesso agli atti: di ogni altro atto o comportamento presupposto, successivo o conseguenziale, ancorché allo stato non noto

Giustizia amministrativa202500915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Comandante della Polizia locale di sospendere il servizio di Polizia Locale a Civitanova Alta, resa nota mediante comunicazione PEC di riscontro a un'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione, di data ignota, con cui il Comandante della Polizia locale di Civitanova Marche avrebbe sospeso il servizio di Polizia Locale a Civitanova Alta, dichiarando di aver agito d'intesa con l'Amministrazione comunale a causa delle difficoltà riscontrate dagli operatori nell'applicazione corretta ed equa delle norme del Codice della strada. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il Comune si è costituito in giudizio. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti né le contestazioni difensive dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla contestata esistenza del provvedimento tacito impugnato, non fosse documentata l'effettiva applicazione della decisione e, quindi, la concreta sospensione del servizio di Polizia Municipale a Civitanova Alta. In assenza di prova dell'applicazione dell'atto, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, difettando pertanto il presupposto cautelare del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto consegue alla mancata documentazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando non sia adeguatamente documentata l'effettiva applicazione dell'atto impugnato e, conseguentemente, non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile causalmente derivante da esso.
  • Anche quando sia controversa l'esistenza stessa del provvedimento impugnato, il giudice può decidere sull'istanza cautelare rilevando autonomamente l'assenza di prova della sua concreta applicazione e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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