Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da una banca nei confronti di un trust e del vincolo apposto su immobili di proprietà di un soggetto garante, costituiti dopo il sorgere del debito garantito. In primo grado era stata dichiarata l’inefficacia, nei confronti della banca, del trust e del vincolo sui beni conferiti. In appello, i soccombenti avevano dedotto che la revocatoria avrebbe dovuto colpire l’atto di disposizione dei beni e non il trust in sé, e avevano anche invocato una violazione dell’art. 1956 c.c. da parte della banca creditrice. La Corte d’appello ha però dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando anche, ad abundantiam, che la censura sul trust era comunque infondata perché il trust era successivo al sorgere del debito. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché diretta contro il trust e non contro l’atto di donazione/disposizione; 2) violazione dell’art. 1956 c.c., sostenendo che l’atto fideiussorio non indicava il rapporto garantito e lasciava il fideiussore nell’incertezza totale dei debiti del debitore principale. La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano specificamente censurato la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, cioè l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità, limitandosi a riproporre le doglianze di merito già formulate nei gradi precedenti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, aggiungendo che le ulteriori censure riguardavano argomenti svolti solo ad abundantiam dalla Corte territoriale e difettavano di interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ragione decisiva della sentenza impugnata, ossia la dichiarata inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. Mancando una specifica critica a tale ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito delle doglianze sostanziali relative all’art. 2901 c.c. e all’art. 1956 c.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della controricorrente, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e alla sanzione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato solo come base della censura di merito sulla revocatoria ordinaria; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato solo come base della censura sulla fideiussione; la Corte non lo interpreta nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è stato dichiarato inammissibile perché non articolato con specificità e senza individuare i capi della sentenza impugnati in modo aderente al requisito normativo.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo che non contiene una critica specifica alla decisione impugnata è trattato come "non motivo" e sanzionato con l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancanza di motivi idonei a sorreggere il ricorso per cassazione.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    Applicata la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito già dedotte nei gradi precedenti.
  • Il motivo di impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale della decisione, con indicazione delle ragioni per cui la statuizione sarebbe erronea; la mera riproduzione delle precedenti difese integra un "non motivo".
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una ragione processuale pregiudiziale, le censure rivolte solo a motivazioni ulteriori o ad abundantiam sono prive di interesse e non consentono l’esame del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese, può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e determina l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.