Regolamento (UE) 2017/111
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/111 della Commissione, del 23 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base della disciplina dell'OCM unica e delle regole applicative del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e, in alcuni casi, per origine del prodotto. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina OCM. I valori sono differenziati per origine (codici dei paesi terzi) e per prodotto; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/111 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole settoriali previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’OCM unica dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. In base a tale disciplina, i valori forfettari all’importazione sono fissati considerando dati giornalieri variabili; per questo motivo l’atto è concepito come misura di aggiornamento puntuale e immediatamente efficace.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codice NC. I valori sono determinati per specifiche provenienze da paesi terzi e, ove previsto, per "altre origini" (codice ZZ), secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione applicabili sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per diversi prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in funzione dell’origine.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dell’atto
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Il provvedimento serve a fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nella disciplina settoriale, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell’allegato. L’allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e, per ciascuno, per specifici paesi terzi o per "altre origini" (codice ZZ).
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: valori per prodotto e origine
Sono fissati valori forfettari per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazioni per origini quali MA, TR, EG, TN, IL, JM, AR, US, CN e ZZ.
Come è indicizzato
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