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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/109

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sulle ruote di alluminio cinesi. La Commissione ha ritenuto che il dumping sia proseguito nel periodo dell’inchiesta e che, in caso di scadenza delle misure, vi sia un rischio concreto di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. È stato quindi istituito un dazio antidumping definitivo del 22,3 %, con specifici obblighi di dichiarazione e monitoraggio doganale.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo del 22,3 % sulle importazioni nell’UE di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701010 e 8708705010), quando originarie della Repubblica popolare cinese. Incide quindi su importatori, operatori doganali e, in via indiretta, su produttori ed utilizzatori UE; prevede inoltre un obbligo dichiarativo specifico per le ruote per veicoli di cui alla voce NC 8716 classificate al codice TARIC 8716909010. Il dazio si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza limitazioni temporali espresse diverse da quelle proprie del regime antidumping; restano applicabili le normali disposizioni doganali, salvo diversa previsione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109: dazio antidumping definitivo sulle ruote di alluminio cinesi

Il regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, applicando il regolamento di base antidumping, ha ritenuto che le misure in vigore fossero ancora necessarie per contrastare il dumping e prevenire la reiterazione del pregiudizio all’industria dell’Unione.

Contesto procedurale e base giuridica

Il procedimento si fonda sull’art. 11, par. 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010, che applicava un dazio ad valorem del 22,3 % sulle importazioni dalla RPC. La domanda di riesame è stata presentata dall’EUWA per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR) va dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015; il periodo in esame, ai fini dell’andamento del pregiudizio, parte dal 1 gennaio 2012 e arriva alla fine del PIR.

Ambito oggettivo e definizione del prodotto

Il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza accessori e con o senza pneumatici, attualmente classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50. Il regolamento chiarisce che le ruote per il segmento OEM e quelle per il segmento AM, pur seguendo canali distributivi diversi, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono intercambiabili; perciò sono considerate un unico prodotto.

Paese di riferimento e determinazione del valore normale

Per il calcolo del valore normale la Commissione ha utilizzato la Turchia come paese di riferimento ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. a), del regolamento di base. La scelta è stata motivata dalla disponibilità di produttori collaboranti, dal livello di concorrenza interno e dalla comparabilità dei processi produttivi e della gamma di prodotto. Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi interni turchi e, per i tipi non venduti in Turchia, con costruzione del valore normale aggiungendo costi di produzione, SGAV e profitto ragionevole.

Accertamento del dumping nel PIR

I quattro gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno venduto nell’Unione sia direttamente sia tramite società collegate. La Commissione ha determinato i prezzi all’esportazione ai sensi dell’art. 2, parr. 8 e 9, e li ha confrontati con il valore normale a livello franco fabbrica, apportando gli adeguamenti necessari per assicurare un confronto equo ex art. 2, par. 10. I margini di dumping medi ponderati risultanti sono stati: 21,1 % per Baoding, 8,9 % per Dicastal, 25,9 % per Lioho e 23,2 % per Wanfeng. La Commissione ha quindi constatato che il dumping è continuato durante il PIR, pur in misura inferiore rispetto all’inchiesta iniziale.

Rischio di persistenza del dumping

L’analisi prospettica si è concentrata su tre fattori: capacità produttiva inutilizzata in Cina, comportamento dei produttori cinesi sui mercati terzi e attrattiva del mercato dell’Unione. La Commissione ha stimato una capacità inutilizzata annua in Cina compresa tra 42 e 60 milioni di unità, precisando che si tratta di una stima prudente e minima, poiché l’elenco dei produttori individuati non era completo. Ha inoltre rilevato che i principali mercati di esportazione extra-UE presentavano in alcuni casi prezzi inferiori a quelli praticati nell’Unione per tipi di prodotto corrispondenti, circostanza che rende probabile un riorientamento di circa 13,7 milioni di unità verso il mercato UE. Anche il mercato interno cinese, pur in crescita, non è stato ritenuto in grado di assorbire le capacità inutilizzate disponibili.

Situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata identificata in circa 50 produttori noti. Nel PIR la produzione UE è passata da 44,1 a 50,5 milioni di unità, la capacità da 49,8 a 55,1 milioni e l’utilizzo della capacità dall’89 % al 92 %. Le vendite sono aumentate del 17 %, a fronte di un consumo UE cresciuto del 18 %, con una lieve perdita di quota di mercato (dal 71,9 % al 71,2 %). Sul piano economico-finanziario, la redditività è migliorata dal 6,8 % al 9,9 %, il flusso di cassa e gli investimenti sono aumentati e l’utile sul capitale investito è salito dal 18,6 % al 31,6 %. La Commissione ha quindi escluso un pregiudizio notevole attuale ai sensi dell’art. 3, par. 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Nonostante l’assenza di pregiudizio notevole nel PIR, la Commissione ha ritenuto probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La valutazione si fonda sull’ampia capacità inutilizzata cinese, sull’attrattiva del mercato UE, sulla possibilità di riorientamento delle esportazioni cinesi da altri mercati e dal mercato interno, e su probabili prezzi di ingresso inferiori dell’8-30 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. In uno scenario prudenziale di compressione dei prezzi, la redditività UE potrebbe scendere fino al pareggio o sotto livelli considerati sostenibili.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha esaminato gli interessi di industria dell’Unione, importatori, utilizzatori e industria a monte ex art. 21 del regolamento di base. Ha concluso che il mantenimento delle misure tutela l’industria UE e garantisce certezza del mercato, consentendo anche il proseguimento degli investimenti per aumentare capacità e qualità. L’impatto sugli importatori è ritenuto marginale, mentre per gli utilizzatori, in particolare i costruttori di automobili, l’effetto sul costo complessivo sarebbe molto limitato, poiché le ruote di alluminio rappresentano circa l’1 % del costo di un’automobile e il dazio avrebbe un impatto massimo stimato dello 0,2 %. Anche per le industrie a monte la proroga è stata ritenuta favorevole.

Dispositivo finale e adempimenti doganali

L’art. 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 22,3 %. L’art. 2 introduce un obbligo di indicazione del codice TARIC 8716909010 per le ruote di alluminio di cui alla voce NC 8716 e impone agli Stati membri un flusso mensile di informazioni alla Commissione sul numero e sull’origine delle unità importate con tale codice. L’art. 3 richiede che, per i prodotti interessati, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato anche il numero di unità importate. L’art. 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conferma l’applicabilità diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo del 22,3 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per le ruote di alluminio per veicoli a motore originarie della RPC, classificate nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (art. 1).

Presupposti del riesame in previsione della scadenza

La Commissione ha svolto un riesame ai sensi dell’art. 11, par. 2, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di una domanda presentata dall’EUWA per produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione dell’Unione. È stato esaminato il periodo 1 ottobre 2014-30 settembre 2015 (PIR) e, per l’analisi tendenziale, il periodo dal 1 gennaio 2012 alla fine del PIR.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto interessato comprende ruote OEM e AM, considerate un unico prodotto poiché intercambiabili e dotate delle stesse caratteristiche fisiche e tecniche. La Commissione ha inoltre qualificato come prodotti simili le ruote prodotte in Turchia (paese di riferimento), nella RPC e nell’Unione ai sensi dell’art. 1, par. 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping e margini

La Commissione ha utilizzato la Turchia come paese di riferimento ex art. 2, par. 7, lett. a), per determinare il valore normale. Sono stati accertati margini di dumping medi ponderati pari al 21,1 % per il gruppo Baoding, 8,9 % per Dicastal, 25,9 % per Lioho e 23,2 % per Wanfeng, confermando la prosecuzione di esportazioni oggetto di dumping nel PIR (art. 2).

Valutazione del rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto che la RPC disponga di capacità produttive inutilizzate molto rilevanti, stimate tra 42 e 60 milioni di unità annue, e che il mercato UE sia attrattivo rispetto ad altri mercati di esportazione e al mercato interno cinese. Su questa base ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile il riorientamento di consistenti volumi verso l’Unione a prezzi di dumping.

Situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da circa 50 produttori, è stata considerata non pregiudicata in modo notevole durante il PIR: produzione, vendite, occupazione, investimenti, redditività e utile sul capitale investito sono aumentati, mentre la quota di mercato è rimasta sostanzialmente stabile. La Commissione ha quindi escluso un pregiudizio notevole ai sensi dell’art. 3, par. 5, del regolamento di base.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio notevole attuale, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure comporterebbe verosimilmente una reiterazione del pregiudizio: i prezzi cinesi potrebbero essere inferiori di circa l’8-30 % a quelli dell’industria UE, con probabile compressione dei margini, perdita di vendite e deterioramento della redditività.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’art. 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi di industria UE, importatori, utilizzatori e industria a monte. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e delle filiere a monte, mentre l’impatto sugli importatori e sugli utilizzatori sarebbe limitato, anche considerando il basso peso del prodotto sul costo finale dell’automobile e la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento.

Obblighi dichiarativi e monitoraggio doganale

Per le importazioni di ruote di alluminio per veicoli di cui alla voce NC 8716, classificate al codice TARIC 8716909010, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve riportare tale codice e gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione il numero e l’origine delle unità importate. Per i prodotti di cui agli artt. 1 e 2 deve essere indicato anche il numero di unità importate (artt. 2 e 3).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 4).

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalicommercio internazionale

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