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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/120

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/120 della Commissione, del 24 gennaio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador

Normativa europea32017R0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce le condizioni per applicare, in via derogatoria, le regole di origine dell’accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador a specifici prodotti originari dell’Ecuador, nei limiti di contingenti annuali. La misura consente l’accesso al regime preferenziale solo se i prodotti sono accompagnati da idonea prova di origine e se i quantitativi disponibili non risultano esauriti. La gestione dei contingenti segue le regole doganali dell’Unione e l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2017, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell’Ecuador.

Disciplina le deroghe alle norme di origine, entro contingenti annuali, per taluni prodotti originari dell’Ecuador nell’ambito dell’accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti originari dell’Ecuador elencati nell’allegato del regolamento, limitatamente ai contingenti annui ivi indicati e alle condizioni di origine previste dall’allegato II, appendice 2 A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra. La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica. Il regolamento non introduce un regime generale per tutti i prodotti ecuadoriani, ma solo per le specifiche voci tariffarie e quantità indicate; l’accesso è subordinato alla prova di origine prevista dall’accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/120: deroghe alle norme di origine per taluni prodotti originari dell’Ecuador

Il regolamento attua, per specifiche merci ecuadoregne, le deroghe alle norme di origine previste dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra. La misura si inserisce nel contesto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo e della sua applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017, con l’obiettivo di disciplinare correttamente il sistema dei contingenti tariffari e la relativa fruizione del trattamento preferenziale.

Contesto normativo e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè del codice doganale dell’Unione. Nei considerando si precisa che l’allegato II dell’accordo disciplina la nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa; per taluni prodotti l’appendice 2 A prevede deroghe alle norme di origine entro contingenti annui. Il regolamento serve quindi a fissare le condizioni di applicazione di tali deroghe alle importazioni dall’Ecuador.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente ai prodotti indicati nell’allegato, identificati mediante codici NC e descrizione merceologica, e solo entro i rispettivi volumi contingenti annuali. Non introduce una disciplina generale delle importazioni dall’Ecuador, ma un regime selettivo legato a specifiche voci tariffarie e a quantitativi prefissati. Il periodo contingentale per tutte le voci elencate è dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Condizioni per beneficiare delle deroghe

Per accedere al regime derogatorio, i prodotti devono essere accompagnati da una prova di origine conforme a quanto previsto dall’allegato II dell’accordo. Il testo non contempla ulteriori requisiti sostanziali oltre alla corrispondenza ai codici NC, al rispetto del contingente e alla documentazione di origine.

Gestione dei contingenti

I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo le regole doganali dell’Unione richiamate dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Nei considerando e nell’articolo 3 si chiarisce che la ripartizione avviene in base all’ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, criterio rilevante per l’esaurimento progressivo delle quote.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i prodotti ammessi al regime contingente con i relativi volumi. Tra le principali voci figurano:

  • NC 3920: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati; contingente di 15.000 tonnellate.
  • NC 6108 22 00: slip e mutandine per donna o ragazza in maglia di fibre sintetiche o artificiali; contingente di 200.
  • NC 6112 31: costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo in maglia di fibre sintetiche; contingente di 25.
  • NC 6112 41: costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza in maglia di fibre sintetiche; contingente di 100.
  • NC 6115 e sottovoci: calzemaglie, calze, calzettoni e calzini di varie caratteristiche; contingenti compresi tra 15 e 175.
  • NC 7321: stufe, caldaie a focolare, cucine economiche, graticole, bracieri, fornelli a gas e apparecchi simili non elettrici per uso domestico; contingente di 20.000 pezzi.
  • NC 7323: oggetti per uso domestico e loro parti, nonché paglia e spugne/guanti per pulire in ferro o acciaio; contingente di 50.000.
  • NC 7325: altri lavori gettati in forma di ghisa, ferro o acciaio; contingente di 50.000. L’allegato precisa inoltre che il testo della designazione dei prodotti ha valore puramente indicativo e che il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2017. Questa scelta è coerente con l’applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell’Ecuador e serve a garantire la corretta operatività del sistema di quote fin dalla data di efficacia del protocollo.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per importatori, doganalisti e consulenti fiscali, il punto essenziale è verificare tre profili: corretta classificazione NC, disponibilità del contingente e presenza della prova di origine. Il beneficio tariffario dipende dalla combinazione di tali elementi e dalla tempestiva presentazione della dichiarazione doganale, poiché l’accesso alla quota segue il criterio cronologico di accettazione.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito delle deroghe

L’articolo 1 dispone che le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2 A, dell’accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador si applicano nell’ambito dei contingenti stabiliti nell’allegato del regolamento. La deroga opera solo per i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato.

Prova di origine come شرط per il beneficio preferenziale

L’articolo 2 subordina il beneficio delle deroghe alla presentazione, insieme ai prodotti, di una prova di origine conforme a quanto previsto dall’allegato II dell’accordo. Senza tale documentazione non è possibile accedere al trattamento preferenziale.

Gestione dei contingenti

L’articolo 3 stabilisce che i contingenti dell’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il criterio di gestione richiamato è quello cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Prodotti e contingenti dell’allegato

L’allegato elenca le voci NC interessate, con designazione dei prodotti, periodo contingentale dall’1.1 al 31.12 e volume del contingente. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, lastre e fogli di materie plastiche (NC 3920, 15.000 tonnellate), biancheria intima e costumi da bagno in maglia di fibre sintetiche, calzemaglie e calze in maglia, apparecchi domestici in ghisa/ferro/acciaio (NC 7321, 20.000 pezzi), oggetti per uso domestico in ghisa/ferro/acciaio (NC 7323, 50.000) e altri lavori gettati in forma (NC 7325, 50.000).

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliorigine delle mercipolitica commercialeaccordi internazionalicontingenti tariffari

Testo integrale

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