Regolamento (UE) 2017/135
Regolamento (UE) 2017/135 del Consiglio, del 23 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime 2017 delle possibilità di pesca nel Mar Baltico per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale. Introduce una deroga limitata al fermo di pesca di febbraio-marzo 2017 a favore di alcune piccole imbarcazioni, purché dotate di sistema di controllo e operanti in acque poco profonde. Contestualmente, esclude l’applicazione di talune regole di flessibilità interannuale connesse all’obbligo di sbarco per garantire la sostenibilità dello stock.
Modifica delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2017, con apertura limitata della pesca in febbraio-marzo per talune piccole imbarcazioni dotate di sistema di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci che operano sullo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 22-24, nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1903 sulle possibilità di pesca per il 2017 nel Mar Baltico. La deroga introdotta riguarda solo i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia, e solo nelle zone con profondità dell’acqua inferiore a 20 metri, nel periodo 1 febbraio-31 marzo 2017. È richiesto che tali pescherecci siano dotati di un sistema di controllo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009; non si applica l’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Il regolamento si applica dal 1 febbraio 2017, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2017
Il regolamento interviene sul regime annuale delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, modificando il regolamento (UE) 2016/1903. La finalità dichiarata è conciliare la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale con una limitata prosecuzione dell’attività di pesca per alcune piccole imbarcazioni, sulla base di una valutazione scientifica del CSTEP che conferma l’effetto positivo del fermo di pesca nel periodo 1 febbraio-31 marzo 2017.
Contesto scientifico e finalità di conservazione
Dai considerando emerge che il fermo di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale è considerato utile per la ricostituzione dello stock. Il regolamento precisa però che la limitazione della pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri in acque con profondità inferiore a 20 metri non contribuirebbe in modo significativo al recupero dello stock, mentre un divieto totale potrebbe spostare lo sforzo di pesca verso altri stock, in particolare quello di merluzzo bianco del Baltico orientale. Su questa base viene ritenuta proporzionata una deroga molto circoscritta.
Ambito oggettivo e soggettivo della deroga
La deroga interessa esclusivamente lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 22-24. Possono beneficiarne solo i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, con esclusione espressa delle imbarcazioni dotate di reti da traino a coppia, considerate dalla normativa come caratterizzate da elevata capacità di pesca. La deroga opera soltanto nelle zone con profondità dell’acqua inferiore a 20 metri.
Regime temporale delle catture e contingentamento
La voce del regolamento (UE) 2016/1903 relativa al merluzzo bianco viene sostituita e mantiene un TAC dell’Unione pari a 5 597 tonnellate. In via ordinaria, il contingente può essere pescato dal 1 gennaio al 31 gennaio e dal 1 aprile al 31 dicembre 2017. In via eccezionale, le piccole imbarcazioni ammesse possono pescare anche nel periodo 1 febbraio-31 marzo 2017, ma solo nelle condizioni geografiche e tecniche stabilite.
Controllo e sorveglianza
Per garantire un controllo efficace delle zone interessate, il regolamento impone che tutti i pescherecci che operano nella deroga siano dotati di un sistema di controllo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento, che consentirebbe agli Stati membri di esentare dall’obbligo i pescherecci inferiori a 15 metri.
Rapporti con l’obbligo di sbarco e con la flessibilità interannuale
Per assicurare lo sfruttamento sostenibile dello stock in conformità del regolamento (UE) 2016/1139, il regolamento dispone che alla quota di merluzzo bianco del Baltico occidentale non si applichi la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini dell’attuazione dell’obbligo di sbarco. Sono inoltre disapplicati, per questa voce, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 febbraio 2017, data di avvio del fermo di pesca previsto dal regime modificato. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del contingente per il merluzzo bianco del Baltico occidentale
L’allegato del regolamento (UE) 2016/1903 è sostituito per la voce relativa al merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (COD/3BC+24). Il TAC per l’Unione resta pari a 5 597 tonnellate, con ripartizione tra Stati membri: Danimarca 2 444, Germania 1 194, Estonia 54, Finlandia 48, Lettonia 202, Lituania 131, Polonia 654, Svezia 870.
Deroga limitata al fermo di pesca febbraio-marzo 2017
La pesca del contingente può essere effettuata dal 1 gennaio al 31 gennaio e dal 1 aprile al 31 dicembre 2017. In via eccezionale, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, esclusi quelli con reti da traino a coppia, possono pescare anche dal 1 febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone con profondità inferiore a 20 metri, purché dotati di un sistema di controllo conforme all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Obbligo di sistema di controllo e esclusione dell’esenzione
Per i pescherecci ammessi alla deroga è imposto il sistema di controllo previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Non si applica l’esenzione facoltativa prevista dall’articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento per i pescherecci inferiori a 15 metri.
Non applicazione di talune regole di flessibilità
Alla quota per il merluzzo bianco del Baltico occidentale non si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, l’articolo 4 del medesimo regolamento e l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. È quindi esclusa la flessibilità interannuale per l’attuazione dell’obbligo di sbarco.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1 febbraio 2017, in coerenza con l’avvio del fermo di pesca previsto dal regolamento modificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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