L.R. Abruzzo 20/2023
Disciplina del sistema culturale regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il sistema culturale regionale: programmazione triennale e piano annuale, ruoli di Regione, Comuni e organismi consultivi, standard di qualità, reti di musei, biblioteche, archivi, lettura, spettacolo, cinema e audiovisivo. Prevede anche contributi, fondi e interventi organizzativi/finanziari, con misure e stanziamenti in larga parte a tempo o legati a specifici esercizi.
Disciplina del sistema culturale regionale abruzzese
Disciplina del sistema culturale regionale abruzzese
La legge definisce l’assetto del sistema culturale della Regione Abruzzo, organizzando competenze, strumenti di programmazione, organismi consultivi, standard di qualità e forme di sostegno a patrimonio culturale, lettura, spettacolo, cinema, editoria e creatività contemporanea.
Principi, ambito di applicazione e finalità generali
La Regione riconosce la cultura come valore essenziale e fattore di crescita umana, coesione sociale, inclusione e sviluppo economico del territorio. La disciplina riguarda il patrimonio culturale materiale e immateriale, le attività culturali e di spettacolo, nonché i luoghi e gli istituti della cultura, sia regionali sia degli enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.
Le finalità includono, tra le altre, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il sostegno alla progettualità integrata, alle reti tra soggetti pubblici e privati, alla cultura digitale, alla lettura, all’accessibilità per le persone con disabilità, al cinema e all’audiovisivo, agli istituti culturali e alle forme di multiculturalità e dialogo tra culture.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge sono definiti, tra l’altro, il patrimonio culturale immateriale e le attività culturali. Le attività culturali comprendono eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre, attività educative e di sensibilizzazione, nonché attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie.
Funzioni della Regione e dei Comuni
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sostegno per conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e delle attività culturali e dello spettacolo. Definisce priorità e strumenti di intervento nel Programma triennale, promuove standard museali, reti e sistemi territoriali, interventi sui siti di archeologia industriale, siti minerari dismessi e altri beni, nonché l’accessibilità sensoriale e cognitiva e la cooperazione interistituzionale.
I Comuni concorrono all’attuazione della legge tramite servizi informativi integrati, istituzione e gestione di luoghi e istituti culturali, recepimento del Programma triennale, trasmissione dei dati al sistema informativo regionale, valorizzazione del patrimonio locale e stipula di accordi di valorizzazione. Possono inoltre istituire consulte locali per la cultura a titolo gratuito.
Strumenti di programmazione e governance
Il principale strumento di programmazione è il Programma triennale dei beni e delle attività culturali, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti i tavoli tecnici e l’Osservatorio. Il Programma definisce obiettivi, priorità, linee guida, tipologie di destinatari, criteri di selezione e riparto delle risorse, e ha efficacia fino all’approvazione del successivo.
Sono previsti anche piani integrati di valorizzazione e gestione, accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale, tavoli tecnici della cultura, consulte locali, comitati tecnici e ulteriori strumenti di intervento quali convenzioni, accordi di programma, partenariati, reti territoriali e contributi.
Sistema informativo, Centro regionale, Istituto e Osservatorio
La Regione organizza il Sistema informativo regionale della cultura tramite il Centro regionale per i Beni culturali e l’Osservatorio regionale per i beni culturali. Il sistema raccoglie, aggiorna e integra dati su beni, istituzioni, servizi e utenza, anche con attenzione a catalogazione, inventariazione, open data, accessibilità e reti informative nazionali e internazionali.
Il Centro regionale per i Beni culturali svolge attività di documentazione, ricerca, consulenza e supporto tecnico-scientifico; è istituito con risorse a legislazione vigente e con una disciplina organizzativa demandata alla Giunta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il suo finanziamento è quantificato solo per il triennio 2023-2025. L’Istituto regionale culturale d’Abruzzo ha funzione tecnica, consultiva e propositiva, con durata triennale dei componenti e partecipazione gratuita. L’Osservatorio svolge ricerca, monitoraggio, controllo e redazione di una relazione annuale sul settore culturale.
Standard di qualità e accesso ai contributi
La Regione adotta i livelli uniformi di qualità previsti dalla normativa nazionale in attuazione del d.lgs. 42/2004. Il rispetto degli standard, verificato anche con Istituto e Centro regionale, è condizione per l’accesso ai contributi regionali.
Progetti regionali e locali, “Città abruzzese della cultura”
La legge distingue progetti regionali, di livello annuale o pluriennale, e progetti locali, che devono essere coerenti con la programmazione regionale. È inoltre previsto il titolo annuale di “Città abruzzese della cultura”, con una procedura definita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d’intesa con il Dipartimento competente; il titolo è conferito di diritto alla città già riconosciuta “Capitale Italiana della Cultura” o finalista. Sono previsti anche premi e contributi per le città vincitrici o finaliste, nei limiti degli stanziamenti disponibili.
Patrimonio culturale, beni specifici e valorizzazione
La legge disciplina la valorizzazione del patrimonio culturale in senso ampio: beni artistici, storici, religiosi e archeologici; archeologia industriale; siti minerari e industriali dismessi; Street Art; beni etnoantropologici e patrimonio immateriale; archivi, centri di documentazione, ville e dimore storiche, parchi e giardini storici; ecomusei, case museo, musei virtuali, itinerari UNESCO, itinerari e cammini culturali e parchi letterari.
Per il patrimonio immateriale sono previsti inventari, catalogazione, riconoscimento UNESCO, coinvolgimento delle comunità, sostegno a musei diffusi ed ecomusei, elenco regionale degli operatori accreditati e, per gli eventi rituali e festivi di tradizione, un elenco regionale aggiornato ogni tre anni, con commissione scientifica nominata dalla Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della relativa disciplina.
Sistema museale
La Regione promuove il sistema museale regionale e aderisce al Sistema museale nazionale, recependo gli standard minimi uniformi di qualità. Favorisce la costituzione di sistemi museali territoriali, l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere all’accesso, l’organizzazione di aree e parchi archeologici, e la promozione degli ecomusei, delle case museo e dei musei virtuali.
Sistema bibliotecario, archivi, lettura ed editoria
La Regione esercita funzioni di programmazione e coordinamento per biblioteche pubbliche e sistemi bibliotecari, istituisce il Sistema regionale dei Servizi Bibliotecari e sostiene biblioteche regionali, reti documentali e servizi integrati. Il sistema si basa su convenzioni che regolano adesione e contributi regionali.
Sono previste misure per archivi storici, archivio della produzione editoriale regionale, archivio storico regionale, rete documentaria regionale, promozione della lettura e sostegno al libro, alle librerie indipendenti e all’editoria indipendente abruzzese. La Regione deve redigere un proprio Patto per la lettura entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
Attività culturali e di spettacolo
La Regione sostiene lo spettacolo dal vivo, le attività teatrali anche extra FUS, l’arte di strada, il circo e lo spettacolo viaggiante, la creatività contemporanea, le attività di promozione culturale, le celebrazioni di eventi e personalità significative, il patrimonio linguistico abruzzese e altre forme di produzione culturale.
Per l’arte di strada sono stabilite specifiche condizioni di svolgimento, tra cui il rispetto dell’inquinamento acustico, della circolazione, del decoro urbano, il divieto di pubblicità, di commercio ambulante e di pagamento di biglietti. I Comuni sono tenuti a tenere conto di tali principi e a favorire aree dedicate allo spettacolo viaggiante.
Cinema, audiovisivo e Film Commission Abruzzo
La legge disciplina la promozione del cinema e dell’audiovisivo, lo sviluppo dell’industria del settore, la diffusione delle sale cinematografiche, la formazione professionale, la media literacy, il cineturismo, la catalogazione e digitalizzazione delle opere, il restauro dei supporti non digitali e la valorizzazione delle produzioni abruzzesi.
È istituita e regolata la Fondazione Abruzzo Film Commission, cui la Regione partecipa subordinatamente a specifiche condizioni statutarie e di governance. La Fondazione svolge funzioni di supporto alle produzioni, promozione del territorio, assistenza logistica e amministrativa, formazione, collaborazione con la Regione, creazione di database e film fund. Sono previsti stanziamenti e fondi di dotazione/gestione per gli esercizi 2023-2026, nonché compensi per l’organo di controllo a decorrere dal 2025.
Finanziamento, contributi e criteri di sostegno
Il sistema culturale regionale è finanziato tramite il documento di economia e finanza regionale, il Piano annuale degli interventi, il Programma triennale e i capitoli di bilancio indicati. Le misure di sostegno possono assumere la forma di contributi in conto capitale o corrente, finanziamenti agevolati, fondi di rotazione, garanzie e altre agevolazioni.
Sono previsti criteri di ammissibilità, preferenza per la compartecipazione di altri soggetti e vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso per gli interventi su beni finanziati, con durata minima di dieci anni per gli interventi edilizi e tre anni per attrezzature o beni mobili.
Disposizioni abrogative, organizzative e finanziarie
La legge abroga le disposizioni elencate nell’Allegato A, salvi i rapporti già sorti e gli impegni di spesa riferiti al periodo di vigenza. Presso il Dipartimento competente in materia di cultura è istituita una struttura di coordinamento per il sistema bibliotecario regionale, i sistemi museali territoriali, i rapporti con Abruzzo Film Commission e il supporto all’Istituto regionale per i Beni Culturali.
Limiti temporali e profili di attualità
La legge è vigente dal 23 ottobre 2023, ma il testo consolidato contiene misure legate a esercizi finanziari specifici, a termini di istituzione di organi e a programmazioni triennali o annuali. Rimangono attuali le regole di sistema, mentre risultano temporalmente circoscritte le singole coperture di spesa e i contributi collegati a annualità determinate. Non emerge un’espressa abrogazione integrale dell’atto.
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