L.R. Toscana 48/2004
Norme per l'applicazione nell'ordinamento regionale toscano del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Toscana e gli enti dipendenti, l’applicazione nel 2004 della riduzione del 10% della spesa per beni e servizi prevista dal d.l. 168/2004, individuando varie esclusioni (sanità, sociale, istruzione/formazione, protezione civile, difesa del suolo, TPL, imposte, canoni, rimborsi, programmi comunitari e, per IRPET, studi e consulenze).
Esclusioni e modalità di applicazione delle riduzioni di spesa previste dal d.l. 168/2004 in Toscana
Applicazione regionale del d.l. 168/2004 in Toscana
La legge regionale detta le regole per l’applicazione, nell’ordinamento toscano, delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal d.l. 168/2004, limitandone l’impatto su specifiche tipologie di spesa considerate essenziali o comunque non riconducibili agli acquisti di beni e servizi.
Ambito di applicazione ed esclusioni dalla riduzione della spesa
La Regione Toscana e gli enti dipendenti sono tenuti ad applicare le riduzioni di spesa per l’acquisto di beni e servizi previste dal decreto-legge, ma la legge individua una serie di spese escluse dal taglio.
Sono escluse le spese destinate a:
- sanità;
- interventi di carattere sociale;
- istruzione e formazione;
- protezione civile;
- difesa del suolo e incendi boschivi;
- trasporto pubblico locale.
Sono inoltre escluse, perché non considerate spese per l’acquisto di beni e servizi:
- imposte e tasse;
- canoni di locazione, leasing e altri canoni;
- rimborsi per personale comandato.
Restano fuori dalla riduzione anche le spese destinate alla realizzazione di programmi comunitari.
Per l’IRPET, in quanto ente di ricerca, sono escluse anche le spese per studi e incarichi di consulenza esterni.
Misura della riduzione e criterio di calcolo
Per il 2004 la Regione e gli enti dipendenti, dopo aver verificato il rispetto del Patto di stabilità alla data del 31 dicembre 2003, applicano la riduzione del 10 per cento prevista dal d.l. 168/2004.
La riduzione riguarda le somme stanziate in bilancio che risultavano ancora non impegnate alla data del 12 luglio 2004.
Decorrenza ed efficacia temporale
La disciplina è espressamente riferita all’anno 2004 e, quindi, ha natura sostanzialmente temporanea e legata a quell’esercizio finanziario. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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