L.R. Toscana 50/2004
Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, il raccordo tra Regione, Ordini e Collegi professionali e associazioni professionali, istituendo coordinamenti regionali e una Commissione regionale consultiva. Prevede attività di formazione, composizione e funzionamento della Commissione e rinvia alla legge di bilancio per la copertura finanziaria. È tuttavia da considerare obsoleta, poiché la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nel 2005.
Raccordo Regione Toscana-professioni intellettuali e istituzione Commissione regionale
Raccordo regionale con le professioni intellettuali
La legge regionale toscana n. 50 del 2004 disciplinava i rapporti tra Regione, professioni intellettuali regolamentate dallo Stato e associazioni professionali. L’obiettivo era creare sedi di confronto istituzionale e strumenti di partecipazione alle scelte regionali nelle materie di competenza della Regione Toscana.
Coordinamenti regionali di Ordini e Collegi
La disciplina prevedeva che gli Ordini e i Collegi professionali costituissero propri coordinamenti regionali, intesi come strutture operative territoriali dotate di autonomia organizzativa e finanziaria. La Regione li riconosceva come soggetti di rappresentanza istituzionale regionale delle singole professioni e ne prevedeva il coinvolgimento, anche tramite la Commissione regionale.
I coordinamenti avevano funzioni di raccordo con la Regione e, in particolare:
- rappresentavano Ordini e Collegi territoriali nei rapporti con l’amministrazione regionale;
- formulavano pareri e proposte su temi di interesse professionale connessi alle competenze regionali;
- partecipavano alle attività di formazione professionale, sia per il tirocinio sia per la formazione continua;
- designavano i rappresentanti in organismi regionali.
Gli oneri per costituzione e funzionamento gravavano esclusivamente sugli Ordini e Collegi partecipanti. La costituzione doveva avvenire secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti ed essere comunicata alla Regione. Erano inoltre riconosciuti come equivalenti ai coordinamenti gli Ordini regionali e le federazioni regionali già costituiti sulla base delle rispettive leggi istitutive.
Formazione e aggiornamento professionale
I coordinamenti regionali potevano promuovere attività di formazione e aggiornamento professionale, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Potevano inoltre proporre iniziative coerenti con le linee di intervento del piano di indirizzo generale integrato previsto dalla normativa regionale toscana in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro.
Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali
La legge istituiva presso la Giunta regionale la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, come strumento di raccordo tra Regione, Ordini e Collegi, e associazioni professionali.
La Commissione era composta da:
- l’Assessore regionale competente in materia di professioni, con funzioni di presidente;
- un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;
- nove rappresentanti delle associazioni professionali aventi i requisiti previsti dalla legge.
I rappresentanti dei coordinamenti e delle associazioni designavano rispettivamente un vicepresidente. La durata in carica era di tre anni e non erano previsti indennità né rimborsi spesa.
Associazioni professionali ammesse alla Commissione
Ai fini della partecipazione alla Commissione erano considerate associazioni professionali:
- quelle con sede in Toscana, operanti a livello regionale e riconosciute con personalità giuridica di diritto privato;
- le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica.
La Commissione esprimeva pareri sul riconoscimento di tali associazioni, precisando che il riconoscimento non attribuiva alcun diritto di esclusiva all’esercizio dell’attività professionale né sovrapposizioni rispetto alle attività riservate agli Ordini e Collegi.
Funzionamento della Commissione
La Commissione era articolata in due sezioni, una per Ordini e Collegi e una per le associazioni. Si riuniva almeno ogni tre mesi, oppure su richiesta di almeno sette membri, ed era integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie trattate e da due consiglieri regionali membri della commissione consiliare permanente competente.
Potevano essere invitati alle riunioni i responsabili delle strutture regionali competenti per fornire elementi conoscitivi. Ulteriori modalità di funzionamento erano demandate a deliberazione della Giunta regionale. Il supporto organizzativo era assicurato dalla struttura regionale competente in materia di professioni.
Norma transitoria e copertura finanziaria
In prima applicazione, la Commissione doveva essere istituita decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Gli oneri finanziari per l’attuazione erano coperti mediante la legge di bilancio.
Obsolescenza dell’atto
L’atto è da considerarsi obsoleto: la Corte costituzionale, con sentenza n. 405 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni. Pertanto non presenta oggi utilità applicativa pratica.
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