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Legge

L.R. Toscana 58/2004

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 .

Normativa regionaleL.R. Toscana 58/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 58/2004 interviene sulla l.r. 8/1999 in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, nonché di autorizzazione e accreditamento. Il provvedimento è oggi abrogato: cessa di avere efficacia dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R, ai sensi dell’art. 52 l.r. 51/2009.

Modifiche alla disciplina regionale su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Modifiche alla disciplina regionale su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

La legge regionale Toscana 22 ottobre 2004, n. 58 interviene sulla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, come già modificata dalla l.r. 34/2003, con finalità di aggiornamento della disciplina sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie e sulle procedure di autorizzazione e accreditamento. L’atto è oggi obsoleto, poiché risulta abrogato dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R, in base all’art. 52 della l.r. 51/2009.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma e compiuta, ma modifica il quadro normativo regionale già esistente in materia sanitaria. Il suo contenuto va quindi letto come integrazione e correzione delle regole regionali su:

  • requisiti delle strutture sanitarie;
  • autorizzazione all’esercizio;
  • procedimento di accreditamento.

Regime di efficacia e attualità

La legge ha avuto rilievo solo per il periodo in cui è rimasta in vigore come testo modificativo della l.r. 8/1999. In seguito:

  • è stata espressamente abrogata;
  • l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R;
  • la disciplina applicabile oggi, per quanto qui richiamata, deve quindi essere ricercata nel quadro normativo successivo e non in questa legge.

Utilità pratica dell’atto

L’atto conserva interesse prevalentemente storico-ricostruttivo, utile per comprendere l’evoluzione della normativa regionale toscana in materia sanitaria. Non presenta, invece, un’utilità applicativa attuale per la gestione ordinaria di autorizzazioni o accreditamenti, essendo superato e abrogato.

Testo integrale

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