Deliberazione n. 367 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento era finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram e a prescriverne l’eventuale conservazione per fini probatori, per 12 mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica delle determinazioni urgenti nn. 192 e 193 del 4 giugno 2025.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 192 e 193 del 4 giugno 2025, adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Origine del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina sul c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante un potere di intervento rapido, con decisione da assumere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate
Verificata la compatibilità della segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione al Garante.
Ratifica finale del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Collegio ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 4 giugno 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservative finalizzate a bloccare l’eventuale diffusione del materiale e a preservarne la valenza probatoria.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 192 e 193 del 4 giugno 2025. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
Le stesse determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 192/2025 e 193/2025 adottati il 4 giugno 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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