Deliberazione n. 368 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto l’immediato blocco della diffusione del materiale sulle piattaforme e la sua eventuale conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento finale si limita alla ratifica degli atti adottati dal dirigente competente.
Ratifica, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione in via d’urgenza di provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Dopo la verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 194 e 195 del 6 giugno 2025.
Misure adottate in via d’urgenza
Le determinazioni urgenti hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 23 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 194/2025 e 195/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento finale non reca sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni sostanziali, limitandosi a confermare le misure urgenti già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per le segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, due determinazioni del 6 giugno 2025. Le misure hanno disposto: l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 23 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 194/2025 e 195/2025 adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni, sanzioni o valutazioni di merito oltre alla ratifica delle misure già adottate.
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