Deliberazione n. 369 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre determinazioni urgenti adottate il 11 giugno 2025 per impedire la diffusione su Facebook/Meta, Telegram e TikTok di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure erano state disposte in via d’urgenza dal dirigente competente, che aveva ordinato alle piattaforme di bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per soli fini probatori, per dodici mesi. Il provvedimento riguarda la procedura accelerata prevista per i casi di revenge porn e la successiva ratifica del Garante.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento rientra nella disciplina speciale del c.d. revenge porn, che consente all’Autorità di intervenire con tempistiche molto rapide.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e la procedura prevista dall’art. 144-bis, che attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Adozione d’urgenza delle misure da parte del dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 196, 197 e 198 dell’11 giugno 2025. Le determinazioni sono state adottate previa verifica della compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e sono state successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Contenuto delle misure ordinate
Le misure urgenti hanno riguardato due profili principali:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l. e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 23 giugno 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati l’11 giugno 2025. La ratifica riguarda in particolare Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il provvedimento conferma quindi la legittimità dell’intervento immediato volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne la conservazione a fini di prova.
Punti principali
Segnalazione per materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok indicate nella segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 196-198 dell’11 giugno 2025, ordinando ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
Funzione delle misure disposte
Le misure mirano a prevenire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme digitali e a preservare eventuali elementi probatori, nel quadro della procedura speciale prevista per le segnalazioni in materia di revenge porn.
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