Deliberazione n. 372 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L'intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante conferma le misure urgenti volte a impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per fini probatori, di eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell'ambito della disciplina sulle segnalazioni per possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità rispetto alle piattaforme Facebook e Instagram. Il provvedimento richiama:
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni;
- il termine di quarantotto ore entro il quale il Garante deve decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva.
Provvedimento urgente adottato il 18 giugno 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 201 del 18 giugno 2025. Con tale atto ha disposto:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, presa visione della documentazione agli atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d'urgenza n. 201/2025 nella riunione del 23 giugno 2025, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e portata pratica
Il testo non contiene una decisione sanzionatoria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già adottate. L'effetto pratico è quello di bloccare la potenziale diffusione del contenuto segnalato sulle piattaforme coinvolte e di assicurarne, se necessario, la conservazione temporanea a fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e presupposti normativi
La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Il provvedimento richiama la disciplina sul c.d. revenge porn e la necessità che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Prima della ratifica, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, ha adottato la determinazione n. 201 del 18 giugno 2025. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l'immediata diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 23 giugno 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d'urgenza n. 201/2025 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non riporta ulteriori valutazioni nel merito né sanzioni pecuniarie.
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