Prescrizioni del Garante n. 393 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR proposto da più interessati contro Google LLC per la rimozione di alcuni URL dai risultati di ricerca associati ai loro nomi. Per parte dei link Google aveva già effettuato il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca, sicché l’Autorità ha preso atto della situazione e non ha adottato ulteriori misure. Per tre URL, invece, il Garante ha ritenuto fondata la richiesta di deindicizzazione/reiezione dei risultati di ricerca, ordinando a Google la rimozione entro 20 giorni. Il provvedimento richiama i criteri sul diritto all’oblio e dispone anche l’annotazione interna della misura, senza valore di precedente per futuri casi.
Google LLC: diritto all’oblio e rimozione di URL da risultati di ricerca associati ai nominativi di alcuni reclamanti
Google LLC: rimozione di URL dai risultati di ricerca per diritto all’oblio
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un reclamo presentato da più interessati nei confronti di Google LLC, relativo alla reperibilità nei risultati di ricerca, associati ai loro nominativi, di alcuni URL contenenti articoli ritenuti lesivi della reputazione e della sfera privata. Il procedimento riguarda l’esercizio del diritto all’oblio nei motori di ricerca e l’eventuale bilanciamento tra tutela dei dati personali e interesse pubblico all’accessibilità delle informazioni.
Origine del reclamo e contenuto delle pubblicazioni contestate
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, chiedeva la rimozione di sei URL riferiti ad articoli che descrivevano presunte attività illecite, relazioni influenti e condotte penalmente rilevanti attribuite a un imprenditore attivo nel settore sanitario e ad alcuni suoi familiari. Gli interessati hanno rappresentato che tali articoli diffondevano informazioni riservate, tra cui redditi, proprietà immobiliari e indirizzi di residenza, senza consenso, e che la pubblicazione era avvenuta tramite un blog riconducibile a un soggetto poi radiato dall’Albo dei Giornalisti della Lombardia.
Attività istruttoria e riscontro di Google
Con nota del 19 giugno 2024, l’Autorità ha richiesto a Google e al titolare del blog elementi utili sulla richiesta dei reclamanti. Google, con nota del 2 luglio 2024, ha comunicato di aver già bloccato l’URL n. 1, gli URL nn. 2 e 3 e gli URL nn. 4, 5 e 6 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per le query correlate ai nomi dei reclamanti. Per alcuni contenuti, Google ha inizialmente opposto il diniego alla rimozione, ritenendo prevalente l’interesse pubblico in ragione del ruolo professionale e del contenuto degli articoli. Nei confronti del titolare del blog, invece, l’Autorità ha rilevato l’impossibilità di una notifica formale e ha preannunciato un autonomo procedimento.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’applicazione del GDPR, in particolare l’art. 3, par. 1, per il principio di stabilimento, e l’art. 55, par. 1, per la competenza dell’Autorità a decidere i reclami nel proprio territorio nazionale. Sono inoltre richiamati gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, oltre all’art. 168 del Codice privacy in relazione alla falsità nelle dichiarazioni al Garante. Per la valutazione del diritto all’oblio sono richiamate le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.
Valutazioni sul diritto all’oblio e bilanciamento degli interessi
Il Garante ha osservato che gli URL contestati contenevano affermazioni gravi e non suffragate da evidenze, con riferimenti a un presunto sistema corruttivo e a legami con ambienti criminali, oltre a dettagli sulla vita privata non pertinenti all’attività professionale. È stato inoltre considerato che uno degli interessati era stato destinatario di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del 12 settembre 2024 e che le notizie contestate risultavano reperibili solo sul blog oggetto di esame, senza ampia diffusione su altri media o fonti giornalistiche. Tali elementi hanno condotto a ritenere prevalente la tutela della reputazione e della privacy rispetto all’interesse alla reperibilità nei risultati di ricerca.
Dispositivo finale e termini di adempimento
L’Autorità ha preso atto del blocco già effettuato da Google per alcuni URL e ha ritenuto che, per essi, non sussistessero ulteriori presupposti per intervenire. Ha invece dichiarato fondato il reclamo quanto alla rimozione degli URL nn. 1, 2 e 3 associati ai nominativi indicati e ha ingiunto a Google LLC di disporne la rimozione dai risultati di ricerca entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR.
Annotazione interna e rimedi
Il Garante ha disposto l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Ha tuttavia chiarito che tale annotazione non potrà essere considerata, in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare, quale precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Il provvedimento indica infine i rimedi giurisdizionali esperibili, con opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dei reclamanti
Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 30 aprile 2024 da più interessati nei confronti di Google LLC e di un blog, volto a ottenere la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione ai loro nomi, di sei URL che rimandavano ad articoli contenenti accuse su presunte attività illecite, relazioni influenti e condotte penalmente rilevanti attribuite a un imprenditore e ad alcuni familiari.
Posizione dei reclamanti e contesto delle pubblicazioni
Nel reclamo si è sostenuto che gli articoli diffondessero dati riservati sulla famiglia, inclusi redditi, proprietà immobiliari e indirizzi di residenza, senza consenso. È stato inoltre evidenziato che l’autore del blog era stato radiato dall’Albo dei Giornalisti della Lombardia e che, non essendo più iscritto, non poteva invocare le deroghe previste per l’attività giornalistica. Le pubblicazioni sono state ritenute finalizzate in modo presumibilmente diffamatorio e tali da esporre la famiglia a rischi per la sicurezza.
Riscontro di Google e blocco dei risultati di ricerca
Google ha rappresentato di avere bloccato l’URL n. 1, gli URL nn. 2 e 3 e gli URL nn. 4, 5 e 6 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per le query correlate ai nomi dei reclamanti, con conseguente ritenuta insussistenza, per tali profili, dei presupposti per interventi ulteriori del Garante. Per alcuni URL, tuttavia, Google aveva motivato il diniego della rimozione sostenendo la prevalenza dell’interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
Per gli URL nn. 1, 2 e 3 associati ad alcuni nominativi, il Garante ha applicato i criteri delle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sul diritto all’oblio nei motori di ricerca. È stato valorizzato il fatto che i contenuti riportassero affermazioni gravi, prive di evidenza, e illazioni sulla vita privata non pertinenti all’attività professionale. Inoltre, è stato considerato che uno degli interessati era stato destinatario di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del 12 settembre 2024 e che le notizie erano reperibili solo nel blog, senza copertura da parte di altre fonti giornalistiche.
Decisione, ordine e annotazione interna
Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo limitatamente alla rimozione dagli արդյունati di ricerca degli URL nn. 1, 2 e 3 associati ai nominativi indicati e ha ingiunto a Google LLC di provvedere entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR. Ha inoltre disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento n. 1/2019, precisando che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare.
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