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Circolare

Circolare Inail n. 41 del 17 settembre 2013

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 deg; luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’allegato riporta, per gli anni 2005-2013, gli importi delle retribuzioni convenzionali da utilizzare e da variare in funzione della rivalutazione delle rendite INAIL. La tabella distingue diverse categorie di lavoratori, tra cui detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, addetti a lavori socialmente utili, tirocini formativi, lavori di pubblica utilità, lavoratori sospesi impiegati in progetti di formazione o riqualificazione, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie/gruppi portuali e lavoratori dell’area dirigenziale. Sono inoltre presenti note esplicative sugli importi giornalieri, sul minimale o massimale di rendita e sulle modalità di calcolo per alcune categorie specifiche.

Riepilogo delle retribuzioni convenzionali 2005-2013 da adeguare alla rivalutazione delle rendite INAIL

Riepilogo delle retribuzioni convenzionali 2005-2013 da adeguare alla rivalutazione delle rendite INAIL

L’allegato alla Circolare 41/2013 contiene un prospetto riepilogativo delle retribuzioni convenzionali relative agli anni 2005-2013, da aggiornare in base alla rivalutazione delle rendite INAIL. Il documento ha finalità pratiche e operative, poiché consente di individuare gli importi da applicare alle diverse categorie di lavoratori interessate.

Ambito temporale e struttura della tabella

La tabella è organizzata per annualità, dal 2005 al 2013, e riporta per ciascun anno gli importi convenzionali di riferimento. In alcuni casi gli importi sono articolati per periodi infra-annuali, con indicazioni come "dal 1.7" e "fino al 30.6" oppure "dal 1.1", segnalando la variazione temporale delle basi di calcolo.

Gli importi sono espressi in euro e, per alcune voci, vengono riportati come valori giornalieri o come valori da moltiplicare per 12 mesi, secondo le regole specifiche della categoria considerata.

Categorie di lavoratori interessate

Il prospetto riguarda diverse tipologie di soggetti per i quali la retribuzione è determinata in forma convenzionale. In particolare sono inclusi:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare;
  • lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali;
  • lavoratori dell’area dirigenziale.

Retribuzioni convenzionali per alcune categorie specifiche

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, la tabella riporta valori giornalieri differenziati per anno. Sono presenti anche valori per i lavoratori impegnati in attività sociali o formative, nonché per i familiari partecipanti all’impresa familiare e per i lavoratori di società ex compagnie/gruppi portuali.

Per i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e per altre categorie analoghe, sono indicati importi annuali o giornalieri con aggiornamenti progressivi nel periodo considerato. Per alcune voci è specificato il dato "con contratto part-time" e, distintamente, il dato "senza contratto part-time", con importi diversi per ciascun anno.

Note applicative e chiarimenti

Le note in calce precisano alcuni aspetti interpretativi e operativi:

  • l’importo è espresso in euro;
  • in un caso è indicato l’importo giornaliero del minimale annuale di rendita, pari a 300;
  • per i familiari partecipanti all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera vale per l’impresa familiare non artigiana;
  • per i lavoratori di società ex compagnie/gruppi portuali, fino al 31.12.1995 erano previste due diverse retribuzioni convenzionali giornaliere ai sensi del d.m. 13.11.1987;
  • dal 1.1.1996 il d.m. 12.1.1996 ha previsto un’unica retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per 12 giorni mensili, valida anche per le società non cooperative.

Funzione del riepilogo per l’adeguamento INAIL

Nel complesso, il documento serve come quadro di consultazione per applicare correttamente le retribuzioni convenzionali nei diversi anni considerati, ai fini dell’allineamento alla rivalutazione delle rendite INAIL. La presenza di note specifiche e di differenziazioni per categoria consente di individuare il corretto parametro economico da utilizzare nei casi contemplati dalla tabella.

Punti principali

Periodo di riferimento e funzione della tabella

L’allegato sintetizza, per ciascun anno dal 2005 al 2013, gli importi delle retribuzioni convenzionali da considerare ai fini dell’adeguamento collegato alla rivalutazione delle rendite INAIL. Gli importi sono espressi in euro e, per alcune categorie, sono indicati come importi giornalieri da moltiplicare per 12 mensili o riferiti al minimale/massimale di rendita.

Categorie di lavoratori considerate

La tabella comprende diverse tipologie di lavoratori per i quali opera una retribuzione convenzionale: detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, in tirocini formativi e di orientamento, in lavori di pubblica utilità, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie/gruppi portuali e lavoratori dell’area dirigenziale.

Importi convenzionali e loro variazione annuale

Per ciascuna categoria sono riportati valori progressivi dal 2005 al 2013, con distinzioni temporali in alcuni casi tra periodi dal 1° luglio e fino al 30 giugno, oppure dal 1° gennaio. La tabella evidenzia l’aggiornamento degli importi nel corso degli anni, con valori differenti a seconda della tipologia di lavoratore e del periodo di riferimento.

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. è indicata una retribuzione convenzionale giornaliera. La nota precisa che tale valore vale per l’impresa familiare non artigiana.

Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali

Per i lavoratori di società ex compagnie/gruppi portuali, richiamati anche in relazione alla legge 84/1994, la nota segnala che fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite dal d.m. 13.11.1987. Dal 1.1.1996 il d.m. 12.1.1996 ha previsto un’unica retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per 12 giorni mensili, applicabile anche alle società non cooperative.

Lavoratori dell’area dirigenziale

Per i lavoratori dell’area dirigenziale è indicato un importo giornaliero del massimale di rendita, richiamando la nota che specifica la misura come massimale di rendita pari a 300.

Note tecniche sugli importi

Le note chiariscono che gli importi sono espressi in euro e che, in corrispondenza di alcune categorie, il dato riportato è giornaliero. Viene inoltre precisato che il minimale annuale di rendita è 300 e che in un caso è indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita, pari a 300.

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